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Vecchissima autorizzazione del passo carrabile a favore di un condomino e revoca (ingiustificata) del Comune

Quando un condominio cerca di far chiudere un passo carrabile utile ad un singolo condomino titolare di un'officina.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Qualora sia mutato lo stato dei luoghi e venga perciò modificata la viabilità di un'area privata rendendo di fatto impossibile la circolazione dei veicoli, il Comune può essere costretto a revocare l'eventuale concessione di passo carrabile rilasciata nella zona (T.A.R. Liguria, sez. II, 29/05/2017, n. 473).

Allo stesso modo è possibile che la pedonalizzazione di un'area comunale (ad esempio per creare un'area giochi dei bambini) comporti la revoca di un passo carrabile di accesso ad un condominio.

Molto spesso la finalità di interesse pubblico sottesa alla pedonalizzazione è inequivoca e nel bilanciamento degli interessi è del tutto ragionevole che venga ritenuta prevalente rispetto all'utilizzo del passo carrabile da parte dei condomini (soprattutto in presenza di un accesso alternativo di cui i condomini usufruiscono ordinariamente).

Quanto all'eventuale difficoltà per i mezzi di soccorso di raggiungere il condominio dall'area pedonale, è lo stesso Codice della Strada a prevedere, nella definizione di area pedonale, la possibilità di transito per tali mezzi.

Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui ogni volta che la PA intenda emanare un atto di secondo grado (come la revoca di un passo carrabile), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (in tal senso, Tar Lazio, sez. I, 21/03/2019, n. 3798).

Di conseguenza non è legittima la "revoca" dell'autorizzazione al passo carrabile) qualora il Comune non abbia addotto alcuna valida ragione di urgenza idonea a giustificare la deroga dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (Tar Veneto, sez. II, 02/11/2021, n. 1316).

È pure illegittimo che dopo molto tempo il Comune, senza un'adeguata motivazione, adotti in autotutela un provvedimento che nella sostanza assume la funzione ed il valore di annullamento.

Il problema è stato recentemente affrontato dal Tar Salerno nella sentenza n. 2386 del 16 settembre 2022.

La revoca del Comune di una vecchia autorizzazione del passo carrabile: la vicenda

Un condomino, proprietario di tre unità immobiliari ubicate al piano terra di un caseggiato destinate ad officina, otteneva nel 1987 dal Comune l'autorizzazione all'apertura di un passo carrabile (con utilizzo di area oggettivamente condominiale), servente la sua attività commerciale.

Tuttavia, con provvedimento del 25 ottobre 2016, il Direttore del Settore Impianti e Manutenzioni del Comune - a distanza di circa 30 anni - disponeva la revoca dell'autorizzazione al passo carrabile rilasciato in favore del ricorrente molti anni prima (in data 14.07.1987).

COSAP e passo carrabile: il Condominio paga dal momento della sua costruzione?

La motivazione di tale decisione si fondava sulla mancanza dell'assenso dell'assemblea condominiale all'apertura del passo già autorizzato e sulla richiesta dello stesso condominio di annullare l'autorizzazione già rilasciata.

Il titolare dell'officina si rivolgeva al Tar facendo presente, tra l'altro, che, ai sensi del citato art. 21-nonies, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione; in virtù della suddetta previsione normativa, cioè, ai fini dell'annullamento di un atto amministrativo ritenuto illegittimo non è sufficiente il mero interesse al ripristino della legalità violata, ma occorre la preventiva valutazione dell'interesse pubblico, della ragionevolezza dei tempi e dell'affidamento e degli interessi dei destinatari.

In ogni caso lamentava la mancanza di un motivo di interesse pubblico sopravvenuto o situazione di fatto tale da giustificare l'eventuale revoca.

La decisione del Tar

Il Tar ha dato pienamente ragione al titolare dell'officina.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che, secondo pacifica giurisprudenza, l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio presuppone, unitamente al riscontro dell'originaria legittimità dell'atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione ad un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto all'interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità del titolo medesimo.

Tale principio - ad avviso del Tar - vale tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale.

Del resto il condominio ha tollerato per un lunghissimo lasso di tempo l'esercizio dell'officina meccanica e non ha fatto alcuna opposizione all'esistenza del passo carrabile in contestazione.

In ogni caso - come precisa il Tar - tale aspetto "condominiale" nell'economia del procedimento adottato, e rispetto al principio della tutela del legittimo affidamento, assume un valore del tutto marginale (e il condominio può far valere le sue ragioni in altra sede giudiziaria).

Sentenza
Scarica Tar Campania 16 settembre 2022 n. 2386
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