Decisamente, carta, penna e calamaio non sono più gli strumenti principali che utilizziamo per scrivere e la tradizionale lettera è stata ormai quasi, definitivamente, sostituita dalle comunicazioni informatiche.
Allo stato attuale, pertanto, mail, short message e le chat dei social network sono diventati il modo più diffuso ed immediato per contattare il nostro interlocutore per gli scopi e i motivi più disparati.
Preso atto, quindi, del profondo mutamento che negli ultimi anni ha contraddistinto il nostro modo di comunicare, può essere interessante capire in che misura le informazioni trasmesse tramite social network possano avere rilevanza giuridica e, nello specifico, inquadrare quale valore potrebbe avere un sollecito di pagamento inviato tramite social network.
Per la verità, non si può negare che le comunicazioni commerciali e anche quelle a cui un privato vuole dare certezza e sostanza, avvengono tramite mail pec o lettera raccomandata, in tal modo ottenendo la prova certa ed inconfutabile del loro contenuto e del pedissequo ricevimento.
Tuttavia, nelle denegata ipotesi in cui un creditore abbia inteso domandare il pagamento al debitore tramite "messenger" oppure abbia voluto interrompere un'imminente prescrizione del proprio diritto tramite whatsapp, quale valore giuridico sarebbe possibile attribuire a queste comunicazioni?
Sollecito di pagamento: di cosa si tratta?
Se un tuo debitore è in ritardo con i pagamenti e ritieni opportuno sollecitare l'adempimento puntuale senza dover immediatamente, ricorrere, alle vie legali, il sollecito è il modo più scontato per raggiungere i tuoi scopi.
Si tratta del cosiddetto avviso bonario, il più delle volte, inviato al fine di stimolare la tua controparte al versamento delle tue spettanze, nella speranza di scongiurare un'azione giudiziale di recupero, ben più complessa e costosa.
Per questo motivo, il sollecito di pagamento viene, comunemente, annoverato nell'ambito della cosiddetta attività stragiudiziale, ma non per questo è privo di effetti per le parti interessate.
In particolare, con questo atto hai la possibilità di costituire in mora il debitore, ad esempio determinando la decorrenza degli interessi legali sulla somma ancora non corrisposta, oppure puoi interrompere il termine di prescrizione del tuo diritto, allontanando il rischio dell'estinzione del medesimo.
Specificate, in sintesi, le caratteristiche del sollecito di pagamento e assodato che, generalmente, questo tipo di comunicazione avviene in modo formale e solenne (per ipotesi, tramite pec), sarebbe possibile ottenere gli stessi effetti descritti in precedenza, inviandolo tramite chat?
La risposta a questa domanda non può prescindere dall'accertamento dell'eventuale valore probatorio di questa particolare forma di comunicazione.
Sms, chat ed email: possono provare un fatto?
La riproduzione di un messaggio in chat piuttosto che di un sms possono avvenire tramite stampa oppure documento fotografico (cosiddetto screenshot). Trattasi di riproduzioni ordinariamente riconducibili nell'ambito delle cosiddette rappresentazioni meccaniche, così come si evince nei precedenti giurisprudenziali in materia.
In particolare, è opportuno richiamare questa recente decisione della Cassazione in cui, sull'argomento, si afferma che «lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. ord. n. 5141/2019)».
Ancora gli Ermellini, a proposito invece dell'email ordinaria, hanno dichiarato che «il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. ord. n. 11606/2018)».
Quindi, sms, chat o mail sono riconducibile nell'alveo delle riproduzioni meccaniche e fanno prova dei fatti in essi attestati, a meno che non intervenga la sconfessione ad opera della controparte.
Tale disconoscimento, però, deve essere «chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. sent. n. 19155/2019)».
Insomma, secondo i citati, quanto recenti, precedenti giurisprudenziali, la rappresentazione documentale delle comunicazioni informatiche può avere valore probatorio ed effetti da un punto di vista civilistico.
Per negare tale rilievo non è sufficiente il semplice e generico disconoscimento della parte interessata a confutare il documento, ma è necessario che questa dimostri, concretamente, la non corrispondenza al vero di quanto è stato riprodotto.
Sollecito tramite social network: ha rilievo ai fini della mora e della prescrizione?
A questo punto, seguendo quanto è stato affermato dalla giurisprudenza sul valore probatorio della rappresentazione delle comunicazioni di natura informatica, può desumersi che un sollecito di pagamento, inviato in questa forma, per così dire, moderna, possa avere lo stesso valore e possa produrre gli stessi effetti del metodo tradizionale.
Pertanto, un avviso di mora piuttosto che una chiara ed inequivoca richiesta di pagamento comunicati al debitore attraverso una chat, un sms oppure una mail ordinaria dovrebbero produrre gli stessi effetti di un'intimazione stragiudiziale inviata tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia ai fini della costituzione in mora sia allo scopo di interrompere un'eventuale prescrizione.
Tuttavia, anche se si sta parlando di un atto stragiudiziale, resta, però, il dubbio su tale conclusione e sulla possibilità di parificare, a tutti gli effetti, un documento di certa provenienza e ricevimento, come una pec, con uno short message oppure una comunicazione in chat.
Il consiglio, pertanto, in attesa di un'ipotetica chiarificazione normativa, è quello di affidarsi ai metodi tradizionali di comunicazione di un sollecito di pagamento (pec o raccomandata), per non correre alcun rischio di contestazione sulla conformità al vero del loro invio, sul ricevimento e sul contenuto del documento.