La notifica degli atti giudiziari può dirsi validamente eseguita in Condominio qualora effettuata all'amministratore, presso il suo domicilio privato o presso lo stabile condominiale, ma solo se ivi esistono locali destinati alla gestione del condominio.
Lo ha chiarito il . ribunale di Roma nella recente sentenza n. 4316 dell'11 marzo 2021 a seguito dell'opposizione avanzata contro il decreto ingiuntivo che aveva intimato al Condominio il pagamento di somme da parte di una società, oltre interessi moratori.
Modalità di notifica degli atti giudiziari al Condominio
Come noto, la legge prevede che gli atti giudiziari debbano essere notificati, ovvero portati a conoscenza dei destinatari, attraverso un procedimento di affidato a soggetti abilitati, di norma gli ufficiali giudiziari. L'obiettivo della notificazione è quello di assicurare con certezza che l'atto sia stato comunicato e ricevuto dal destinatario indicato.
Sono sorti dubbi, in ordine alle notificazioni, qualora il destinatario sia il Condominio, stante la peculiare conformazione dello stesso in cui coesistono parti di proprietà esclusiva in capo a diversi soggetti e parti che invece ricadono nella proprietà cosiddetta "comune".
Nella maggior parte dei casi, in condominio si provvede alla nomina di un amministratore che assume, tra l'altro, compiti di gestione dei beni comuni. In particolare, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio "ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi".
Ancora, l'amministratore può "essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio" e "a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto".
In presenza di un amministratore, rivestendo questi la qualifica di "legale rappresentante" del Condominio, la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nel ritenere che la notifica degli atti giudiziari debba essere a questi eseguita dal soggetto abilitato secondo le regole stabilite per le persone fisiche.
Ciò in quanto all'amministratore costituisce "l'elemento che unifica all'esterno la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari" e anche in considerazione del fatto che il Condominio deve ritenersi un semplice "ente di gestione" privo di soggettività giuridica (cfr. Cass. n. 27352/2016).
Principio ribadito dal Tribunale di Roma nel provvedimento in esame: il giudice ha ritenuto di accogliere l'opposizione contro il decreto ingiuntivo che era stato irregolarmente notificato presso l'indirizzo del Condominio e non presso lo studio dell'amministratore. Di conseguenza, la notifica per compiuta giacenza non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario.
Notifica in condominio nulla se nello stabile manca l'ufficio dell'amministratore
Il giudice capitolino richiama, a fondamento della propria motivazione, il costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Tribunale sez. III - Torino, 07/09/2020, n. 2886) secondo il quale la notifica compiuta presso lo stabile condominiale è nulla se nell'edificio non è situato l'ufficio dell'amministratore.
Pertanto, oltre che ovunque "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 s.s. c.p.c.: si tratta d luoghi tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma ciò soltanto a condizione che ivi esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
In conclusione, qualora la notifica dell'atto indirizzato al Condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, sarà possibile eseguirla validamente presso lo stabile condominiale solo se vi siano i detti locali destinati al servizio della "cosa" comune., come può essere ad esempio la portineria, e che siano idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore.
In ogni caso, la notifica sarà certamente valida quando effettuata a mani dell'amministratore
Nella vicenda esaminata, il condominio opponente ha provato di essere venuto a conoscenza del decreto dopo la notifica del precetto, correttamente eseguita presso la residenza dell'amministratore.
Inoltre, il giudice rileva come l'atto di precetto risulti regolarmente notificato presso l'indirizzo dell'amministratore e non presso quello del Condominio, non trovando dunque riscontro quanto affermato dalla difesa dell'opposta in ordine all'avvenuto ricevimento del precetto presso l'indirizzo del condominio.
Tanto premesso, rilevata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il Tribunale revoca il provvedimento. Tra l'altro, la domanda viene ritenuta infondata anche nel merito non avendo la società opposta, attrice sostanziale, provato i fatti costitutivi del credito azionato: le fatture, rammenta il giudice, in quanto documenti formati unilateralmente dal creditore, nella fase a cognizione piena introdotta con l'opposizione, non rivestono l'idoneità probatoria loro conferita dall'art. 634 c.pc. nella fase monitoria.