La Corte di Cassazione ha recentemente ricordato un fondamentale principio: la causa di forza maggiore non può essere invocata dal contribuente che non rispetti l'obbligo di vendere il proprio immobile entro un anno dall'acquisto di una nuova abitazione, anche quando l'immobile precedente risulti inagibile.
Come stabilito dalla normativa, la mancata vendita dell'immobile entro il termine di un anno comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il nuovo acquisto. La Corte ha inoltre ribadito che le norme che prevedono benefici fiscali devono essere interpretate in maniera restrittiva, e non possono essere invocate circostanze esterne che non rientrano nei presupposti di legge (Cass. civ., sez. V, 06/09/2024, n. 23978).
Per meglio conoscere la questione "Agevolazioni per l'acquisto della prima casa" il Notariato ha predisposto una Guida che costituisce un valido supporto per comprendere le implicazioni fiscali legate all'acquisto di una proprietà.
La Guida è di facile consultazione poiché è stata scritta con la tecnica della domanda/risposta ed è arricchita dalla presenza di tante tabelle riassuntive, per individuare in breve tempo l'argomento di interesse.
Come è ben precisato nella Guida la richiesta delle "agevolazioni prima casa" può essere effettuata solo nel caso in cui l'acquirente sia una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Non possono accedere all'agevolazione in oggetto, gli imprenditori, i professionisti e le società o gli enti diversi da società (es. associazioni, fondazioni, ecc.).
Si ricorda che le agevolazioni prima casa possono essere richieste per l'acquisto non solo della piena proprietà di una casa di abitazione, ma anche per l'acquisto della nuda proprietà, nonché dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
In caso di acquisto, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è già fruito delle agevolazioni prima casa, di un'altra casa di abitazione con richiesta delle medesime agevolazioni, l'acquirente ha diritto a un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.