Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Cos'è e come funziona il corrispettivo CMOR

Il corrispettivo CMOR: come funziona il sistema indennitario e quali sono i requisiti per contestare un addebito in bolletta legato a morosità pregressa nei servizi di energia elettrica e gas.
Avv. Valentina Papanice 
7 Lug, 2020

Cos'è il corrispettivo CMOR e come funziona

Una delle voci che può capitarci di leggere in bolletta è il corrispettivo CMOR; si tratta di un addebito richiesto per pregressa morosità nei confronti del precedente distributore. Il funzionamento del corrispettivo CMOR è regolato oggi essenzialmente dalla delibera ARERA n. 593/2017/R/com ed è detto sistema indennitario.

Nell'ambito di tale sistema, il precedente distributore può richiedere il pagamento del corrispettivo; tale richiesta dovrà rispettare determinati requisiti ed essere preceduta da determinati step; il cliente si ritroverà quindi in bolletta il detto addebito calcolato secondo criteri normativi, e potrà contestarlo. Entriamo un po' più nel dettaglio.

Corrispettivo CMOR: quali sono le utenze interessate

Le utenze interessate sono, nel settore elettrico, quelle alimentate in bassa tensione; nel settore del gas naturale, i clienti domestici; i condomini con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; gli usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.

CMOR: cosa deve fare il precedente distributore

I distributori e i fornitori (o venditori) che vogliono partecipare del sistema indennitario devono registrarsi divenendo così, i primi, "utenti" del sistema (entranti o uscenti), i secondi "controparti commerciali"; la registrazione consente all'utente uscente di poter chiedere l'indennizzo, all'utente entrante di ricevere le comunicazioni del SII (il Servizio Informativo Integrato) relativamente al cliente, all'eventuale applicazione del corrispettivo CMOR, al relativo importo, alla possibilità di annullare o sospendere l'indennizzo; di chiedere l'annullamento o la sospensione dell'indennizzo, ove vi siano i presupposti; al fornitore entrante di ricevere le comunicazioni del SII sul cliente finale titolare del punto di prelievo o di riconsegna, sull'eventuale applicazione del corrispettivo C MOR, sul relativo importo, sull'eventuale annullamento o sospensione dell'indennizzo; al fornitore uscente di ricevere le comunicazioni del SII in merito sull'accettazione dell'indennizzo, sul relativo importo e sull'eventuale sospensione e annullamento.

La registrazione comporta l'obbligo di comportarsi secondo i principi di buona fede e correttezza nonché di trattare i dati nel rispetto delle norme a tutela della privacy.

Requisiti per ottenere l'indennizzo CMOR

Il riconoscimento dell'indennizzo richiede la presenza di determinate condizioni; innanzitutto, deve riferirsi, come detto, a determinate categorie di utenze; inoltre, il cliente deve essere stato moroso negli ultimi 4 mesi di contratto precedente; il cliente, prima che sia effettuata la richiesta di indennizzo deve essere stato messo in mora (ai sensi dell'art. 3 TIMOE, il Testo Integr. Morosità Elettrica o dell'art. 4 TIMG, il Testo Integr.

Morosità GAS) mediante lettera raccomandata o pec e in quell'occasione dev'essere stato avvertito dell'applicazione del coefficiente CMOR in caso di mancato pagamento; inoltre il cliente non deve avere pagato nel termine dato con la detta costituzione in mora.

Il fornitore deve avere eseguito tutti gli obblighi della chiusura del rapporto contrattuale e quindi in particolare aver emesso fattura di chiusura.

Il credito non deve riguardare corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas.

Disabilitazione del contatore del gas e morosità. Ecco come difendersi.

Il venditore deve avere fornito risposta motivata alla eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o al reclamo riguardo ai corrispettivi non pagati, nonché deve aver pagato gli indennizzi automatici previsti dal TIQV (il Testo Integr. della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita), in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla detta delibera.

Il valore dell'indennizzo dev'essere di almeno 10 euro.

Corrispettivo CMOR: come si quantifica e si applica

L'importo richiesto non corrisponde esattamente al credito vantato dall'utente ma è calcolato sulla base di criteri forniti dalla stessa delibera, la quale in sintesi prevede che il valore dell'indennizzo non può essere superiore al credito maturato negli ultimi 4 mesi ed è commisurato alla stima della spesa per l'erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato.

Il valore dell'indennizzo può comprendere anche un precedente corrispettivo CMOR già fatturato al cliente e non riscosso.

L'impresa distributrice è tenuta a includere nei documenti di fatturazione le informazioni inerenti ai corrispettivi CMOR applicati, nonché ad assicurare l'evidenza contabile delle somme versate o ricevute da Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali.

Procedure del sistema indennitario CMOR

Come funziona il sistema indennitario? L'utente uscente effettua la sua richiesta di indennizzo, una volta decorsi sei mesi; la richiesta deve contenere determinate informazioni precisate dalla delibera.

Una volta ricevuta la richiesta, il SII effettua le dovute verifiche; se i controlli hanno esito positivo, il SII comunica all'utente uscente e al fornitore uscente, se differente, che la richiesta di indennizzo è stata accettata e all'utente entrante e al fornitore entrante, se differente, l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo, fornendo specifiche informazioni indicate dalla delibera.

In caso di esito positivo della verifica, decorsi 7 mesi dall'accettazione della richiesta, il SII informa all'impresa distributrice l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo, fornendo specifiche informazioni.

Ove i controlli abbiano esito negativo, il SII, comunica il rifiuto all'utente uscente, dandone motivazione.

Entro la fine di ciascun mese il SII comunica a CSEA l'elenco dei punti di prelievo e di riconsegna oggetto di richieste di indennizzo per cui è decorso il termine di sette mesi.

Ricevuta notizia dell'accettazione della richiesta di indennizzo, l'impresa distributrice la inserisce in bolletta e, ricevuto l'importo, lo inoltra al CSEA.

Il CSEA, ricevuta la comunicazione di accettazione dal SII versa il relativo indennizzo all'utente uscente e informa il SII dell'avvenuto pagamento.

L'indennizzo è annullato dal Gestore ove sia accertato il mancato rispetto di almeno una delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo, entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della non conformità.

In tal caso SII ne dà notizia agli utenti uscente ed entrante e alle rispettive controparti commerciali, se differenti, e, se sia decorso il termine di sette mesi, all'impresa distributrice e a CSEA.

A loro volta l'utente uscente e quello entrante possono presentare richiesta di annullamento e quello entrante, anche di sospensione dell'indennizzo.

Per tutte le ulteriori informazioni sul complesso sistema indennitario si rimanda alla lettura della delibera ARERA n. 593/2017/R/com https://www.arera.it/allegati/docs/17/593-17tisind.pdf e alla consultazione del sito dell'ARERA.

Interruzione della fornitura alle utenze che non pagano. In arrivo le nuove regole sulla morosità

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento