Il condominio risponde dei debiti che ha verso i terzi, esattamente come qualsiasi altro soggetto giuridico. Ciò significa che il creditore che vuole far valere i propri diritti nei riguardi del condominio non dovrà citare in giudizio ogni proprietario singolarmente, bensì il solo amministratore, il quale rappresenta l'intera compagine.
Se, quindi, il condominio non paga le utenze, dovrà rispondere del debito. Chi paga l'unica fornitura idrica prevista per due condomini?
È la questione di cui si è occupato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4082 del 27 aprile 2022. Nel caso di specie, la società fornitrice del servizio idrico otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo avverso il condominio intestatario dell'utenza.
Quest'ultimo si giustificava asserendo che l'inadempimento non riguardasse la compagine citata, bensì un'altra che godeva ugualmente del servizio idrico pur non risultando formalmente intestataria dell'utenza.
Di qui la questione: se c'è un unico contratto di somministrazione idrica per due condomini diversi, chi è tenuto a pagare il debito? Vediamo qual è stata la risposta del Tribunale di Napoli.
Responsabilità del condominio per debiti su unica fornitura idrica
Come anticipato, la società fornitrice del servizio idrico otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme che il condominio doveva per il contratto di somministrazione in essere.
Avverso il decreto monitorio proponeva tempestiva opposizione la parte ingiunta, invocando la nullità del provvedimento per difetto di legittimazione passiva: secondo la tesi difensiva, il contratto di somministrazione idrica, pur essendo unico, faceva riferimento a due distinti fabbricati, risultanti dalla divisione dell'unico che esisteva originariamente.
A seguito della separazione degli edifici non si era provveduto a sottoscrivere nuovo e distinto contratto di somministrazione, avendo preferito entrambe le compagini continuare a fruire di quello unico originario, provvedendo a dividersi le spese mediante accordo interno tra i condomini.
L'accordo interno di divisione delle spese di fornitura
A detta del condominio ingiunto, il sistema di ripartizione delle spese si era però dimostrato fallace, poiché l'amministrazione dell'altro fabbricato ripetutamente non aveva ottemperato al pagamento della sua quota, tanto che l'opponente aveva più volte richiesto sia la divisione della fornitura idrica (con separazione dei contatori e, quindi, delle fatture), sia che l'altro plesso abitativo versasse direttamente la sua quota al fornitore.
E infatti, l'accordo tra i condomini prevedeva che il secondo edificio servito dal medesimo contratto di somministrazione pagasse direttamente nelle mani dell'amministratore del condominio formalmente intestatario dell'utenza, il quale poi, a propria volta, pagava l'intero servizio.
Contratto di somministrazione unico: chi paga?
La questione può così essere brevemente riassunta: il contratto di somministrazione sulla base del quale è stato azionato il diritto di credito della società serve due fabbricati differenti, nonostante l'unica fornitura idrica. Chi risponde dell'inadempimento?
Dinanzi a questo quesito il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4082 del 27 aprile 2022 in commento, ritiene sussistente in capo al condominio ingiunto la legittimazione passiva e, quindi, la responsabilità dell'inadempimento.
Come più volte specificato, il condominio ingiunto risulta unico titolare del rapporto contrattuale con la società fornitrice del servizio idrico e unico destinatario delle fatture inerenti alla somministrazione.
La circostanza per cui, in realtà, il consumo afferisca a due diversi plessi abitativi è questione che attiene ai rapporti interni tra i due condomini i quali, appunto, in ossequio a ciò, hanno sempre provveduto al pagamento secondo percentuali fisse stabilite in base ad accordo interno.
Eventuali anomalie sorte rispetto a tale rapporto non possono quindi essere fatte valere nei confronti della società fornitrice, la quale è totalmente estranea al suddetto accordo e, quindi, non opponibile alla stessa.
Diverso sarebbe stato, invece, se i fabbricati avessero provveduto a sottoscrivere due distinti contratti di somministrazione, separando anche i contatori.
Peraltro, dalla documentazione processuale era emersa in ogni caso l'infondatezza della tesi difensiva del condominio ingiunto, dal momento che né nell'atto di opposizione, né in quelli successivi, aveva provato nel merito il pagamento della propria quota parte di spettanza nei confronti della società di fornitura.
In sintesi, dunque, il principio espresso dal Tribunale di Napoli può così essere riassunto: nei confronti della società creditrice risponde il condominio che è formalmente intestatario del contratto di somministrazione idrica, pure se della fornitura beneficia anche un altro condominio, non essendo opponibile al creditore il patto interno con cui gli edifici hanno deciso di dividersi le spese.