Le VEPA vetrate panoramiche amovibili rientrano nell' edilizia libera, cioè tra gli interventi edilizi che non necessitano di permessi, purché non determinino una chiusura stabile dello spazio.
Le VEPA possono essere installate senza titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA, CILA).
Tali strutture devono avere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento acustico ed energetico, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. In ogni caso non devono però configurarsi come spazi stabilmente chiusi, quindi non devono alterare la volumetria dell'edificio. Sono ammesse su balconi aggettanti, logge e porticati.
Questa classificazione ha un impatto importante perché, secondo il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, le VEPA vetrate panoramiche amovibili rientrano nell' edilizia libera, cioè tra gli interventi edilizi che non necessitano di permessi, purché non determinino una chiusura stabile dello spazio.
Tenendo conto di queste nuove indicazioni del Legislatore il TAR Puglia ha messo in rilievo un cambio di prospettiva: non ogni chiusura di balcone genera nuova volumetria o abuso (sentenza 24 aprile 2025 n. 584.
Insomma, il Decreto Salva-Casa cambia il modo in cui vengono interpretate alcune difformità edilizie, dando più spazio alla regolarizzazione di piccoli interventi. È una svolta che potrebbe avere effetti significativi, soprattutto per chi ha installato verande o strutture simili e si è trovato a gestire complessi iter burocratici per ottenere la conformità edilizia.
Se la struttura è rimovibile e non altera la destinazione d'uso dell'immobile, può essere considerata accessoria e non un ampliamento volumetrico.
Questo ragionamento si attagli perfettamente alla veranda-box window che è una struttura con elementi trasparenti su più lati, che permette la fruizione di uno spazio esterno pur rimanendo separato dal resto dell'immobile. Se realizzata con materiali rimovibili e sostituibili, può essere assimilata a quelle soluzioni che non alterano la volumetria dell'edificio.
Tale struttura ha la semplice funzione di creare un certo comfort ambientale, su una superficie, di norma un balcone, come nel caso esaminato dai giudici ammnistrativi, che, per le caratteristiche intrinseche, resta sempre lo stesso, seppur c.d. verandato;
La sentenza del Tar Puglia riguarda proprio una veranda box-window per cui era stata presentata domanda di condono edilizio nel 2004.
L'Amministrazione aveva respinto la richiesta, sostenendo che il proprietario non aveva risposto a una richiesta di integrazione documentale del 2006.
Il TAR ha annullato il diniego, ritenendo che la notifica della richiesta fosse irregolare e che il conguaglio fosse stato richiesto troppo tardi.
La decisione ha sottolineato l'importanza della corretta notifica nei procedimenti di condono edilizio. Non solo. I giudici ammnistrativi hanno confermato che una veranda box-window può essere assimilata a una VEPA, soprattutto dopo il Decreto Salva Casa.
Se un'amministrazione rifiuta il condono per una veranda-box window, deve motivare adeguatamente la decisione, altrimenti il provvedimento può essere annullato per carenza di istruttoria.