Il Decreto Bollette del 1 marzo 2022 n. 17 è stato convertito in Legge del 27 aprile 2022 n. 34 (pubblicata in GU n. 98/2022 del 28 aprile ed in vigore dal 29 aprile), recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (c.d. decreto bollette).
L'articolo 9-bis della legge 27 aprile 2022, n. 34 interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi novellato.
La novella al comma 9-bis, lettera e) dell'articolo 5 DPR 26 agosto 1993, n. 412
La novella al comma 9-bis, lettera e) introdotta dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 5 DPR 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013.
Ecco la situazione normativa attuale.
Secondo l'art 5, comma 9 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Ai sensi dell'articolo 9-bis, come modificato dalla novella sopra detta, attualmente è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;
- vengono installati pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
La novella al comma 9-ter dell'articolo 5 DPR 26 agosto 1993, n. 412
Con la novella al comma 9-ter, numero iii introdotta dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).
Si ricorda che tra gli interventi (trainanti e trainati) per accedere al Superbonus 110% introdotta dal DL Rilancio, rientra anche l'installazione delle pompe di calore, anche di tipo ibrido, cioè combinate con una caldaia a gas.