Il provvedimento del 21 febbraio 2024, firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contiene buone notizie per gli amministratori di condominio.
Slittamento del termine per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023
La prima rilevante novità riguarda l'obbligo degli amministratori di condominio di inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell'invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024.
Infatti il termine ultimo per la comunicazione delle spese era il 16 marzo: tuttavia per effetto del provvedimento in questione viene previsto uno slittamento al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all'anno 2023, per consentire ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate (si tratta di oltre due settimane in più).
La proroga, adottata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in base alle disposizioni previste dall'articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 4 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, non determina impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2024.
L'esonero della comunicazione dei dati: quando è possibile?
Attenzione: al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, viene previsto l'esonero dall'invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, per gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condomini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Nel caso in cui anche per un solo intervento, almeno uno dei condomini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori però dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condomini l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
Le altre novità
Il provvedimento modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del "Superbonus" (art. 119 del decreto-legge n. 34/2020) è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%.
È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al "bonus facciate", in quanto la detrazione non è stata prorogata.
Le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del termine per la fruizione dell'agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).