Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Un numero eccessivo di deleghe può rendere annullabile la deliberazione

Il regolamento contrattuale può limitare il diritto dei condomini a farsi rappresentare da un terzo in sede assembleare.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Il regolamento condominiale di natura contrattuale può limitare il numero massimo di deleghe per la partecipazione all'assemblea e in casi del genere la sua violazione comporta l'annullabilità delle deliberazioni assunte in quella sede. Una siffatta disposizione regolamentare deve infatti ritenersi conforme alla previsione di cui all'art. 67 disp. att. c.c., essendo vietato incrementare il numero massimo di deleghe previsto dalla legge, ma non anche operarne una riduzione.

Questo il chiarimento contenuto nella recente sentenza n. 5713 del Tribunale di Milano, pubblicata lo scorso 7 luglio 2023.

Eccesso di deleghe e annullabilità delle delibere condominiali

Nella specie due condomini avevano provveduto all'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea, sostenendo che la stessa fosse stata invalidamente costituita perché due condomini sarebbero stati portatori ciascuno di sette deleghe, in violazione di una disposizione del regolamento condominiale.

Il condominio convenuto si era costituito in giudizio eccependo il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 67 disp. att. c.c., perché nella specie i condomini erano 50 e dunque il limite del quinto delle deleghe previsto da detta disposizione non poteva considerarsi superato.

Inoltre, sempre secondo il condominio, sebbene nella specie fosse stato superato il limite fissato dal regolamento di condominio, la costituzione assembleare e le deliberazioni ivi adottate avrebbero comunque superato la c.d. prova di resistenza, in quanto, anche ove si fosse provveduto a sottrarre dalle deleghe conferite quelle eccedenti aventi maggior rilievo millesimale, sarebbero comunque stati raggiunti i quorum previsti dalla legge.

Il Tribunale ha accolto l'impugnazione, ritenendo che nella specie fosse ravvisabile un vizio di costituzione dell'assemblea condominiale, a causa della partecipazione alla riunione di due condomini muniti di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento condominiale.

Tale vizio, come sottolineato dal Giudice, è rilevante sotto il profilo di annullabilità di tutte le delibere adottate dall'assemblea condominiale, perché incide sul procedimento di formazione delle stesse, con conseguente necessità di un loro annullamento.

Quanto all'eccezione svolta dal condominio in merito alla previsione di cui all'art. 67 Disp. att. c.c., il Tribunale ha evidenziato che la inderogabilità della disposizione in questione, coma parimenti quella del successivo art. 72 disp. att. c.c., riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione, come avvenuta nel caso in questione.

Numero massimo deleghe assemblea condominiale, come si conta?

Rilevanza dell'osservanza del regolamento condominiale per la validità delle delibere

È indubbio che la violazione delle disposizioni del regolamento condominiale, a maggior ragione se di natura contrattuale, disciplinanti lo svolgimento del procedimento di formazione della volontà assembleare comporta l'annullabilità della deliberazione assembleare, a mente dell'art. 1137 c.c., che parla, appunto di violazioni di legge o regolamento.

Di conseguenza, ove una disposizione del regolamento condominiale vieti che un singolo condomino sia portatore di un numero massimo di deleghe, la sua violazione comporta di per sé l'annullabilità della delibera assunta con i voti espressi da tale condomino, senza necessità di valutare se la delibera sarebbe comunque stata assunta con il necessario quorum assembleare anche senza conteggiare i voti invalidamente espressi (c.d. prova di resistenza, che si utilizza in caso di voto espresso in conflitto di interessi).

Inoltre, come ricordato dal Tribunale di Milano, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, n. 8015/2017), la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee, regola l'esercizio del diritto di ciascun condomino di intervenire in questa a mezzo di delegati (…) giacché posto a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.

Sicché la partecipazione all'assemblea condominiale di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo a un'ipotesi di annullabilità della stessa (Cass. sez. 2, sentenza n. 7402 del 12/12/1986), senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione stessa.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 7 luglio 2023 n. 5713
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento