Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Un contratto d'appalto con forma parzialmente verbale: è ammissibile?

Il contratto di appalto necessita della forma scritta ai fini della sua esistenza o ai fini della prova dell'accordo raggiunto?
Avv. Anna Nicola 
Giu 1, 2023

Il contratto di appalto, disciplinato dagli artt. 1655 c.c. e segg., è quel contratto che viene stipulato per conferire l'incarico ad un'impresa di svolgere con propria organizzazione e a proprio rischio l'esecuzione di certi interventi edili. L'obbligazione che viene assunta dall'appaltatore è un'obbligazione di risultato, dovendo essere effettuato il lavoro a regola d'arte.

Se così non è, il committente può agire in ragione dell'esistenza di vizi e difetti alfine della loro riduzione in pristino e può, se ne ricorrono i presupposti, domandare il risarcimento del danno. Questo è a grandi linee, essendo sanciti termini di decadenza e prescrizione dall'art. 1667 c.c.

È un contratto che non richiede forma scritta, salvo poi le eventuali difficoltà di fornire la prova degli interventi eseguiti. Questa dimostrazione non soggiace ad alcun limite, potendo essere svolta anche l'istruttoria orale.

Essendo in ambito tecnico, è giocoforza che nella quasi totalità dei casi giudiziari, il Giudice si avvalga di un esperto chiamandolo a verificare la situazione come realmente si presenta rispetto a quanto concordato in sede contrattuale.

Così infatti si è verificato nel caso analizzato dal Tribunale di Firenze con la decisione del 25 maggio 2023 n. 1575.

Contratto d'appalto verbale: validità e implicazioni legali

L'impresa agisce con ricorso per decreto ingiuntivo contro il sig. X per mancato pagamento di una fattura relativa a lavori dallo stesso eseguiti.

In particolare detti interventi avrebbero interessato sia le parti condominiali del fabbricato (consistiti nel rifacimento parziale al 25% degli intonaci delle facciate ed integrale dei parapetti, nell'impermeabilizzazione della gronda, nella tinteggiatura delle parti intonacate delle facciate e di quelle preesistenti, nel risanamento delle parti cementizie della testata di gronda dei terrazzi) sia le opere di completamento e di rifinitura sulle parti comuni della villetta bifamiliare, di proprietà sia del sig. X che del sig. Y (consistiti nella verniciatura della guaina della gronda, nella fornitura e nella posa in opera di copertina d'acciaio, nella raschiatura e carteggiatura ringhiere e corrimano) sia nelle proprietà esclusive dei due committenti (consistiti nel rifacimento dei terrazzi e della loro pavimentazione, nella messa in opera di guaina, nelle rifiniture di battiscopa).

Il Tribunale ingiunge il pagamento al sig. X.

Questi promuove opposizione e si apre il giudizio di merito con la costituzione di entrambe le parti, con difese contrastanti.

Anche se nel contratto il committente è costituito da due soggetto, rileva il Tribunale che nulla vieti che promuova l'azione anche solo uno di questi.

Il Giudice, dopo l'assegnazione dei termini delle memorie autorizzate, svolge sia l'istruttoria orale, sia si avvale di CTU.

Il Tribunale osserva, con riferimento alle opere realizzate su parti comuni, che non si può applicare l'art. 7 del contratto di appalto, il cui superamento per mutuo dissenso tacito ad opera di entrambe le parti è dimostrato dal comportamento dello stesso committente X, che ha rinunciato al requisito della forma scritta richiesto da questa clausola in caso di esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle concordate nel capitolato.

Simile osservazione è in linea con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale, possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente" (cfr. Cass. n. 4539/19; Cass. n. 12344/2003; Cass. n. 13277/2000; Cass. n. 4541/2012).

Quanto detto, cioè l'intervenuto accordo tacito tra le parti in ordine all'esecuzione di ulteriori lavori su parti comuni rispetto a quelli indicati nel capitolato di appalto è stata provata per via testimoniale con la raggiunta conclusione che i lavori extra su parti comuni sono stati commissionati verbalmente dl sig. X.

Parti comuni in condominio

Quanto all'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'esecuzione di lavori su parti private dei singoli contraenti, anche qui, è stata ritenuta determinante la prova orale assunta per mezzo di altro testimone dichiarando di avere personalmente appreso della commissione in corso d'opera da parte di X e Y di "ulteriori lavori nelle rispettive terrazze private, ordinando l'esecuzione di piccoli lavori accessori che la ditta ha effettivamente eseguito [...]".

L'esecuzione di opere extracapitolato è inoltre confermato anche dall'espletata CTU, avendo individuato una serie di lavori non contemplate nell'appalto.

Il consulente ha evidenziato sulle parti in comproprietà sia il valore delle opere extra capitolato realizzate dall'impresa sia la relativa quantificazione per la parte relativa al sig. X, con indicazione di ulteriore stima di altri lavori extracapitolato come individuato dall'appaltatore per la proprietà privata del sig. X.

Alla luce della relazione del C.T.U., il Tribunale ritiene che la ditta non solo abbia completamente eseguito i lavori previsti dal contratto di appalto, ma abbia anche realizzato sia i lavori <condominiali extra capitolato> che quelli extracapitolato relativi all'unità immobiliare di proprietà di X, con indicazione di congruità delle somme richieste dall'impresa.

In merito al rilievo sollevato dal sig. X dell'esistenza di vizi delle opere, il Giudice premette che, in materia di appalto, nel caso in cui il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1667, co. 3, c.c., spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, l'onere di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione e dunque di avere eseguito l'opera in conformità al contratto e alle regole dell'arte (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez. VI, n. 98/2019).

Il C.T.U., dopo aver accertato l'effettiva realizzazione da parte dell'impresa appaltatrice delle opere commissionate, ha espresso alcune riserve su regola d'arte e correttezza dell'esecuzione.

Più precisamente, il CTU ha rilevato vizi sulle cavillature sulla tinteggiatura e velo di calce delle facciate fronte via, lato sinistro e ingresso, ulteriori cavillature ma di lievissima entità fra la connessione della struttura terrazzi e massetto di posa pavimento e il vizio della verniciatura delle ringhiere terrazzi e dei ganci di ancoraggio alla struttura, efflorescenze sulla parte dei terrazzi in c.a., lesioni di lieve entità fra l'attacco del pilastro tergale piloties d'angolo e la trave soprastante ad esso.

Sono poi state individuate le opere di ripristino nel "noleggio di castello con operatore", nella "sistemazione tramite stuccatura di tutte le crepe" e nella "imbiancatura della facciata" e relativa quantificazione monetaria degli interventi.

Il Giudice fa proprie queste osservazioni e quindi effettua una comparazione tra il dovuto da parte del sig. X e quanto rilevato dal CTU come interventi per raggiungere la regola d'arte da parte dell'impresa, da cui si ricava in definitiva un credito del sig. X di minor entità di quello dallo stesso domandato in sede giudiziale.

Riflessioni finali sulla validità del contratto d'appalto

La sentenza in commento si pone in linea con i precedenti della Suprema Corte, tra cui da ultimo Cass. 23 gennaio 2023, 2386.

Quest'ultima ha osservato che pacificamente la stessa ritiene che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, in quanto l'accordo può essere raggiunto anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata; Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne discende che la prova del contratto può avvenire per testimoni e per presunzioni.

Queste devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971).

È vero che, come nel caso di specie, i contraenti possono prevedere la clausola per cui tutti i lavori oggetto di appalto debbano essere indicati per iscritto come le altre condizioni contrattuali. Le medesime parti possono però cambiare idea e eliminare questa clausola sia con un intervento scritto, sia con un comportamento inequivoco nel senso di non volersene avvalere.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 25 maggio 2023 n. 1575
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento