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Un condomino moroso perde il diritto di voto in assemblea?

Il condomino non in regola con i pagamenti delle quote condominiali alla data in cui si tiene l'assemblea ha diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto?
Avv. Mariano Acquaviva 
6 Mar, 2025

In ambito condominiale, la morosità è la situazione in cui si trova il proprietario che non ha tempestivamente adempiuto al pagamento degli oneri che gravano su di lui in virtù della titolarità di almeno un'unità immobiliare sita nell'edificio.

Le conseguenze di tale circostanza possono essere gravi, tant'è che la legge autorizza l'amministratore non solo ad agire con il ricorso al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione ma anche alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

La morosità ha riverberi anche in adunanza? Un condomino moroso perde il diritto di voto in assemblea? Approfondiamo l'argomento.

Diritto di voto del condomino moroso: quando si perde?

La morosità non è, di per sé, condizione sufficiente a far perdere il diritto di voto in assemblea.

Partecipare ed esprimere la propria decisione nell'adunanza dei condòmini è un diritto tendenzialmente insopprimibile, legato allo status di condomino, ovverosia alla titolarità di un immobile facente parte dell'edificio.

Di fatto, l'unico caso in cui si perde il diritto di voto in assemblea è quello in cui si cessa di essere proprietari dell'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale.

È invece possibile che la situazione di morosità si ponga in contrasto con la decisione da assumere nel consesso; in questa ipotesi, è legittimo escludere il condomino dalla votazione.

Secondo la giurisprudenza, per contestare il diritto di vito del condomino moroso occorre provare concretamente la sussistenza di una «sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti e abbiano perciò concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare» (Cass., 13 novembre 2020 n. 25680).

Occorre inoltre provare la dannosità, sia pure soltanto potenziale, della deliberazione.

Da tanto si evince che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell'intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con la compagine, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (art. 1105 c.c.).

Condomino moroso: quando è escluso il diritto di voto?

Tanto chiarito, vi sono casi in cui il condomino moroso può essere escluso dal diritto di partecipazione all'assemblea.

Si pensi all'ipotesi in cui l'argomento all'ordine del giorno di una delibera assembleare sia relativo non solo alla determinazione dell'ammontare e alla rateizzazione del debito di un proprietario moroso ma anche all'eventuale decisione conseguente di agire giudizialmente nei confronti del medesimo per il recupero del credito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione» (Cass., 2 febbraio 2023, n. 3192).

Avv. Mariano Acquaviva Dati dei morosi: a chi domandarli?

La partecipazione all'assemblea del moroso: in sintesi

Il condomino moroso è esposto alle azioni di recupero coattivo da parte dell'amministratore, che ha il dovere di attivarsi per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale il credito si riferisce, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea (art. 1129, nono comma, c.c.), e da parte dei terzi creditori del condominio.

Non perde, invece, in alcun caso il diritto al voto; tanto più che la norma che stabilisce i quorum richiesti per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea non può essere derogata dal regolamento di condominio (att. 1136 e 1138, quarto comma, c.c.).

Il condomino moroso perde invece il diritto a partecipare all'assemblea in cui si vota per agire giudiziariamente contro di lui per il recupero del credito.

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