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Quando l'amministratore di condominio uscente continua a percepire il compenso

Un condominio tenta di “liberarsi” dell'amministratore affidando l'incarico a un nuovo professionista ma, il vecchio amministratore continua a percepire il suo compenso.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 
7 Nov, 2019

La vicenda. Un Condominio tenta di "liberarsi" dell'amministratore deliberando l'affidamento dell'incarico a un nuovo professionista e sostenendo che, a partire da tale istante, il primo non ha più diritto ad alcun compenso in quanto formalmente decaduto.

L'amministratore uscente, che ritiene di essere stato invece costretto a proseguire l'attività gestoria per tutto il periodo intercorso tra la delibera e l'effettivo passaggio di consegne, agisce giudizialmente per ottenere l'intero compenso.

Il Condominio si oppone sostenendo, da un lato l'intervenuta prescrizione del credito, dall'altro lato l'infondatezza della pretesa quantomeno limitatamente al compenso maturato dopo la nomina del nuovo amministratore. La domanda attorea è accolta e la vicenda passa in secondo grado.

Mancata indicazione del compenso e nullità della nomina

La sentenza. Il Tribunale di Vicenza conferma la decisione del Giudice di Pace rigettando entrambi i motivi di appello (Trib. Vicenza, n. 1897/2019 ).

Preliminarmente il Condominio aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2956, comma 2 c.c., in tema di prescrizione presuntiva triennale per il compenso dei professionisti, ovvero dell'art. 2948, n. 4 c.c., che disciplina il regime di prescrizione quinquennale degli oneri condominiali aventi natura periodica, tra cui per l'appunto il compenso dell'amministratore.

Il Giudice vicentino è di tutt'altro avviso, ritenendo invece inapplicabili tali norme sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "i diritti di credito di un amministratore condominiale (vuoi per compensi, vuoi per rimborsi di spese anticipate) sono soggetti alla stessa prescrizione dei diritti del mandatario (vale a dire quella decennale), poiché è proprio un rapporto di mandato che lega l'amministratore al Condominio che egli rappresenta e gestisce" (Cass. Civ., n. 19348/2005).

Nel merito il Condominio aveva sostenuto che, a fronte della volontà dell'amministratore di rassegnare le dimissioni - volontà che, tuttavia, non è dato sapere se sfociata o meno in una comunicazione formale, così da verificare se l'ultimo periodo della gestione sia stata effettuato in regime di prorogatio imperii -, a partire dal 10.9.2007 l'incarico era stato affidato a un altro soggetto.

A tale proposito, tuttavia, l'amministratore uscente aveva rilevato che alla suddetta data non si era in realtà realizzato alcun subentro, poiché l'assemblea aveva sì deliberato la nomina, ma a tale decisione non aveva fatto seguito alcun adempimento per circa un anno.

Il Tribunale osserva, pertanto, che una "mera "designazione, però, senza nemmeno sapere se lo stesso avrebbe accettato l'incarico, non valeva certo a sancire il subentro del _____ nella posizione del _____, anche perché, del resto, il ______ non era nemmeno presente, fisicamente, all'assemblea che lo designò", aggiungendo altresì che "l'entrata in carica di un amministratore è sancita comunque da una serie di adempimenti formali, primo fra tutti l'accettazione della carica, seguita dal fondamentale "passaggio di consegne" dell'amministratore uscente a quello entrante".

L'effettivo subentro, a parere del giudicante, è avvenuto a distanza di un anno, come testimonia il fatto che le dichiarazioni fiscali relative al 2007 e 2008 fossero state presentate dall'amministratore uscente ovvero che il Condominio fosse ancora fiscalmente e giuridicamente domiciliato presso il medesimo, con conseguente maturazione del compenso anche per l'ultimo anno di attività.

A parere dello scrivente, tuttavia, la vicenda processuale è da ritenersi tutt'altro che conclusa posto che la Suprema Corte, in un caso non dissimile ove la richiesta di compenso per il periodo intercorso tra la delibera di nomina e il passaggio di consegne risultava fondata sull'operare della prorogatio, ha ritenuto, in senso contrario al Giudice vicentino, che "osta al riconoscimento in favore di _____ della somma portata dal decreto ingiuntivo, già opposto dal condominio odierno appellante, risultando dal verbale di assemblea di condominio del 27.11.2009 la delibera all'unanimità della nomina di nuovo amministratore nella _______ (…).

Tale verbale, dunque, contiene manifesta ed inequivoca volontà dei condomini di porre fine al rapporto professionale in essere con il ___ e di iniziare analogo rapporto con un diverso soggetto" (Cass. Civ., n. 12120/2018). Sarà interessante, pertanto, vedere l'eventuale esito avanti l'ultimo grado di giudizio.

Il principio di diritto: La delibera di nomina del nuovo amministratore cui non faccia seguito l'accettazione del medesimo sia in forma espressa che tacita, ad esempio tramite l'esecuzione del passaggio di consegne, non è sufficiente a determinare la cessazione dell'incarico del precedente amministratore, che pertanto continua a maturare il proprio compenso sino al perfezionarsi del subentro (Trib. Vicenza, n. 1897/2019).

Prescrizione compenso amministratore di condominio

Sentenza
Scarica Tribunale di Vicenza n.1897-2019
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