L'art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 41 ha introdotto all'art. 119, comma 13 bis-1 del D.L. 19/05/2020, n. 34 la nuova fattispecie incriminatrice di "false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato".
La disposizione in esame - nata per combattere il vertiginoso incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi (in particolare correlati all'opzione della cessione del credito) - prevede che:
"Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata".
Come osserva la CASSAZIONE (relazione n. 31 del 7 giugno 2022) la struttura della nuova norma incriminatrice, denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un'opzione di rigore, l'avere costruito un elemento di dolo specifico - il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, che nella larghissima maggioranza dei casi è l'unico elemento determinativo del mendacio - quale elemento integrativo di una specifica circostanza aggravante.
In ogni caso quando non ricorre l'elemento soggettivo del dolo, cioè la consapevolezza e volontà del mendacio, e la infedeltà di quanto asseverato o attestato sia imputabile a negligenza od imperizia "entra in gioco" la sanzione amministrativa: infatti ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (comma 14 dell'art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34).
Come viene precisato nell'interessante Vademecum (OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI SUL NUOVO REATO DI FALSE ATTESTAZIONI DEL TECNICO ASSEVERATORE NEL PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEI C.D. BONUS EDILIZI . Circolare n. 23/2022 - Prot. n. 259/2022 del 22/06/2022) predisposto dalla RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA la nuova fattispecie incriminatrice di "false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato" costituisce un reato proprio, vale a dire che può essere commessa esclusivamente da tecnici abilitati. La definizione della categoria può ricavarsi dal Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, che lo individua nel «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».
Potranno pertanto incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione Ingegneri, Architetti, Geometri ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.