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Ultime dalla Cassazione: videosorveglianza condominiale senza consenso unanime; spese per l'intercapedine da dividere per millesimi

Videosorveglianza in condominio: l'installazione non richiede consenso unanime e le spese per l'intercapedine devono essere ripartite secondo i millesimi, garantendo equità tra i condomini.
Redazione Condominioweb 
Mag 12, 2022

Prima della riforma del condominio una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell'assemblea condominiale che approva l'installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all'approvazione dell'assemblea.

Altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti.

Una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'art. 615-bs c.p. Il Legislatore del 2012, con un articolo dedicato, ossia il nuovo art 1122-ter c.c. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni), ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la videosorveglianza.

Secondo tale norma le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.

Come ha recentemente affermato la Cassazione nella sentenza n. 14969/22 depositata ieri, la norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito. Non serve il consenso unanime per installare un impianto di videosorveglianza condominiale.

In ogni caso le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio; l'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali (Cass. civ., 23/04/1981, n. 2408).

Quindi - come precisano i giudici supremi - se un condomino in giudizio vuole sostenere che l'impianto di videosorveglianza costituisce un'innovazione voluttuaria o gravosa deve fornire elementi concreti, relativi alle particolari condizioni ed all'importanza dell'edificio, che possano indurre il giudice a ritenere l'innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa. Inutile, invece, evidenziare solo il rapporto fra la spesa deliberata e le spese generali annuali dell'intero condominio atteso che il carattere gravoso si accerta in base a parametri diversi.

La sentenza conferma pure che funzione dell'intercapedine è quella di fare circolare l'aria ed evitare umidità ed infiltrazioni d'acqua a vantaggio di tutto il fabbricato. Le spese relative alle opere e ai manufatti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c.

Sentenza
Scarica Cass. 11 maggio 2022 n. 14969
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