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Al trustee spetta il pagamento della tassa sugli immobili

Il pagamento dell'Imu spetta al trustee e non al proprietario degli immobili. Ciò perché è un tributo di natura patrimoniale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
24 Giu, 2019

L'IMU è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene.

Il trust. È un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. "trustee") o ad una società professionale (cd. "trust company").

A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust.

I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.

Nel trust viene spesso prevista la figura del cosiddetto guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l'esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull'operato del trustee.

Detto ciò, la peculiarità dell'istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.

La vicenda. Tizia impugnava l'avviso di accertamento relativo al pagamento dell'ICI 2009 emesso dal Comune. Detto ciò, la Commissione Territoriale Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, ricalcolando le sanzioni, ma rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per il pagamento del tributo dedotta dalla ricorrente, la quale aveva affermato che i beni oggetto di imposta erano di proprietà del trust Caio, della quale ella era solo il trustee, e comunque di proprietà effettiva di un terzo.

Per tali motivi, la contribuente aveva appellato la sentenza e la Commissione Territoriale Regionale del Veneto; quest'ultima respingeva l'appello. Avverso tale decisione, Tizia ha proposto ricorso in cassazione.

Il ragionamento della Cassazione. In sostanza, spiegano gli Ermellini, nel caso dell'Imu, il legislatore non è intervenuto per attribuire al trust una soggettività tributaria, non essendovi alcuna ragione giustificatrice di ricorrere a una simile fictio.

Difatti, il presupposto impositivo dell'Ici, come dispone l'art.1 del dlgs 504/1992, è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo è individuato ai sensi dell'art. 3, nel proprietario o titolare di altro diritto reale, e ciò consente di esercitare la potestà impositiva senza margini di incertezze, anche se i beni sono stati trasferiti ad un trustee. In pratica, secondo gli ermellini, l'Ici (oggi Imu), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene.

Quindi, individuarne il soggetto passivo nel trustee (a cui è stato trasferito il bene dal disponente) non viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, non componendo aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali dei trustee e gravando l'imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di legittimità, con la pronuncia in esame, ha quindi confermato il provvedimento con cui la Ctr aveva imputato l'Imu al trustee e non al proprietario dell'immobile.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

IMU

RIFERIMENTI NORMATIVI

dlgs 504/1992

PROBLEMA

Secondo la contribuente trustee, i beni oggetto di imposta erano di proprietà del trust Caio, e comunque di proprietà effettiva di un terzo.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione Tributaria, individuarne il soggetto passivo nel trustee (a cui è stato trasferito il bene dal disponente), non viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà.

LA MASSIMA

Il pagamento dell'Imu spetta al trustee e non al proprietario degli immobili. Ciò perché è un tributo di natura patrimoniale.

Cass. civ., sez. Trib., 20 giugno 2019, n. 16550

Allegato
Scarica Cass. 16550.2019
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