L'istituto del trust si è diffuso anche in Italia e, inevitabilmente, anche il "mondo condominio" ne è stato coinvolto. Il ragionamento riguarda soprattutto i più frequenti trust di carattere familiare destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria.
Su piano pratico si può costituire un trust (al fine di amministrare uno o più appartamenti in condominio) per tutelare un familiare o un soggetto debole (ad esempio, un soggetto diversamente abile).
Colui che decide di costituire il trust è il disponente che, da un lato conferisce ad un altro soggetto (trustee) la gestione di parte del suo patrimonio (nel nostro caso appartamenti in condominio), dall'altro sceglie la legge regolatrice dell'istituto e detta le regole di gestione dei beni (la legge infatti permette e impone di regolare rapporti fra italiani secondo una legge straniera).
Nel trust, quindi, alcuni beni del disponente vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato.
In particolare il trustee deve esercitare ogni facoltà e ogni potere relativi ai beni in trust perché tali beni effettivamente gli appartengono; di conseguenza egli è legittimato a compiere qualunque atto competa al loro titolare
La titolarità dei beni del trust e dei relativi diritti, quindi, viene attribuita al gestore; tuttavia i beni destinati restano segregati nel trust e diventano estranei al patrimonio personale sia del disponente che del trustee.
Infatti, secondo quanto prevede l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato solo il compito di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Di conseguenza il trustee (un professionista o un familiare di fiducia o una società fiduciaria) è l'unico soggetto di riferimento con i terzi in quanto dispone in via esclusiva del patrimonio vincolato alla destinazione individuata dal trust.
Si comprende allora quale sia il soggetto legittimato a partecipare attivamente alla vita condominiale.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 3558 del 13 dicembre 2021.
Controversia tra condominio e fiduciaria per spese non pagate
Un condominio chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per spese condominiali non corrisposte nei confronti di una società fiduciaria. Quest'ultima si opponeva facendo presente che era stata nominata trustee di un trust di cui facevano parte gli immobili cui si riferivano gli oneri condominiali oggetto del procedimento; di conseguenza riteneva invalido il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso senza la formale qualifica di trustee della stessa società fiduciaria debitrice.
Il Tribunale dava ragione ai condomini, facendo presente che l'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario del decreto ingiuntivo non può costituire motivo di nullità, se l'opponente è effettivamente il trustee nominato nell'atto dai proprietari dei beni a cui gli oneri condominiali si riferiscono; del resto - come osservava lo stesso giudice - l'atto era stato notificato presso la sede del trustee che era anche sede del trust.
La società fiduciaria si rivolgeva alla Corte di Appello, continuando a sostenere di non essere legittimato passivo; in ogni caso notava che il patrimonio vincolato e aggredibile dal condominio era unicamente quello conferito nel trust; insisteva sulla mancanza di spendita della qualità di trustee.
Conferma della responsabilità patrimoniale del trustee verso il condominio
La Corte di Appello ha confermato la bontà del comportamento del condominio. La disciplina del trust (l'unica che viene in rilievo in questo giudizio) comporta la responsabilità patrimoniale del trustee nei confronti del terzo creditore per le obbligazioni nascenti dalla proprietà dei beni conferiti nel trust (fatto salvo il diritto del trustee di rivalersi sul trust, nel rapporto interno con il conferente).
In altre parole vale il principio secondo cui il trustee, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l'unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio; allo stesso modo dal lato passivo però è l'unico soggetto a essere chiamato in giudizio per rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse del trust.
La società, quindi, è tenuta a rispondere in proprio, con i propri beni (diversi e ulteriori da quelli a lei conferiti in via fiduciaria da terzi) per le obbligazioni nascenti dal trust.
In ogni i giudici di secondo grado sottolineano come la società trustee non abbia allegato né dimostrato di essersi avvalsa delle facoltà di trascrivere l'atto costitutivo del trust, con la conseguenza che il creditore - condominio può non essere neppure a conoscenza dell'esistenza del trust medesimo.
Merita infine di essere ricordato che è possibile che il disponente nomini se stesso quale trustee (trust autodichiarato) o nomini un c.d. guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: l'esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti; funzione di controllo sull'operato del trustee.