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Trust in condominio e spese condominiali

Il trustee è il soggetto responsabile per il pagamento delle spese condominiali, anche senza indicazione della sua qualità, garantendo la corretta gestione dei diritti e doveri legati alla proprietà immobiliare in trust.
Avv. Eliana Messineo 
29 Nov, 2023

In base alla Convenzione dell'Aja del 1985 ratificata in Italia con la legge n.364 del 1989 il Trust ricorre quando un soggetto (il disponente o anche detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Può accedere che una o più unità immobiliari comprese in un condominio, siano conferite in un trust.

In tal caso, si è posto il problema, in giurisprudenza, di stabilire chi debba essere considerato condòmino e quindi chi sia il soggetto tenuto a corrispondere le spese condominiali; il disponente, ossia colui che ha costituito i beni in trust; il trustee, ossia il chiamato a gestire i beni conferiti nel trust oppure ancora il beneficiario ossia il soggetto nel cui interesse vengono gestiti i beni?

La giurisprudenza in più occasioni ha chiarito che è il trustee il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è quindi l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi quindi anche nei confronti del condominio in quanto destinatario dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla gestione comune.

Ne deriva che in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l'amministratore dovrà chiedere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del trustee senza che rilevi l'indicazione di tale qualità, non essendo un rappresentante del trust bensì il proprietario degli immobili conferiti nel trust.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Potenza con la sentenza n. 1312 del 17 ottobre 2023.

Obbligo di pagamento delle spese condominiali da parte del trustee

La proprietaria di immobili in condominio in qualità di "trustee" proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le veniva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di oneri condominiali di ordinaria gestione e per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile autorizzati da assemblee condominiali.

L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei suoi confronti senza indicazione della sua qualità di "trustee", nonché per non essere mai stata convocata alle assemblee nonostante avesse informato l'amministratore del cambiamento della titolarità degli immobili a seguito della costituzione del trust.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto, perché privi di ogni effetto giuridico, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t., rilevando nel merito l'infondatezza dell'opposizione, non fondata su prova scritta, dando prova dell'avvenuta convocazione alle assemblee condominiali.

Il condominio opposto rappresentava, altresì, che parte opponente non aveva comunicato nell'immediatezza il cambiamento della titolarità degli immobili, riferendo della costituzione del Trust solo dopo nove anni, contravvenendo agli obblighi dei proprietari di fornire le necessarie informazioni all'amministratore.

Il Tribunale riteneva infondata l'opposizione e pertanto la rigettava.

In particolare, era emersa la prova circa la regolare convocazione assembleare dell'opponente come pure era emerso che la predetta aveva comunicato all'amministratore il nominativo del nuovo titolare degli immobili solo dopo nove anni dalla costituzione del trust, contravvenendo agli obblighi ex art 1130 c.c.

Come scrivere l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?

Quanto alla mancata indicazione della qualità di trustee in capo alla destinataria del decreto ingiuntivo, il Tribunale riteneva tale circostanza irrilevante ai fini della validità della costituzione del rapporto processuale.

Responsabilità del trustee per le spese condominiali

Superate le questioni relative ai dedotti vizi delle delibere assembleari mediante prova fornita dal condominio convenuto circa la regolare convocazione di parte opponente, il Tribunale ha respinto pure eccezione di nullità del decreto ingiuntivo circa la mancata indicazione della qualità di trustee in capo all'ingiunto.

A tale conclusione il Tribunale di Potenza è pervenuto facendo applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il trustee è tenuto quale proprietario di un immobile sito in un condominio al pagamento delle spese condominiali. Risponde con tutti i propri beni delle obbligazioni nascenti dal trust.

L'omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale.

È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.

Il "trust" non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il "trustee" è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

Pertanto, il "trustee" è tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito in un condominio, alle obbligazioni nascenti da tale situazione di diritto e, dunque, alle spese condominiali, indipendentemente dal titolo di acquisto di tale proprietà. (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3558/2021)

Di recente tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3190/2023, ha statuito che "nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".

Sentenza
Scarica Trib. Potenza 17 ottobre 2023 n. 1312
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