L'analisi del tema in questione non può prescindere dall'esame delle norme del codice civile che, nella materia condominiale, vanno a riguardare la partecipazione dei conduttori nelle questioni che concernono le gestioni condominiali.
Possiamo innanzitutto sostenere che i conduttori, ai sensi dell'articolo 1129 comma 2 c.c., hanno il diritto di consultare, previo appuntamento, tutti i registri condominiali. La norma, infatti, consente l'accesso ad "ogni interessato", termine ben più ampio del semplice "condomino", il quale ben può, a proprie spese, ottenere anche la copia dei documenti richiesti.
Medesimo diritto è riconosciuto dall'articolo 1130 bis c.c., che, in materia di rendiconto, riconosce ai titolari dei diritti personali di godimento (quindi anche ai conduttori), la possibilità di visionare ed estrarre copie dei documenti giustificativi delle spese.
Per dare ancora maggior forza al potere dell'inquilino di partecipare alla vita condominiale, l'art. 10) della Legge 392/1978, dispone che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Per tali questioni, l'inquilino ha anche riconosciuto il potere di impugnare le delibere viziate, sempre che abbiano a oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ci dice poi la norma che il conduttore ha inoltre il diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La partecipazione dell'inquilino nella vita condominiale, quindi, comporta necessariamente in capo all'amministratore la necessità di trattare i suoi dati.
L'art. 4 del reg. UE 16/679, infatti, definisce il trattamento dei dati personali come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali".
Da ciò l'obbligo da parte dell'amministratore di inviare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 16/679, che ne detta le caratteristiche, specificando le finalità del trattamento che sicuramente saranno quelle relative "all'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi", come sopra specificate, nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali all'attività di gestione ed amministrazione condominiale", con particolare riferimento alla gestione contabile e amministrativa, relativa alla gestione riscaldamento e condizionamento d'aria;
C'è poi un ulteriore aspetto assolutamente fondamentale: l'amministratore, ai sensi dell'articolo 1130 comma 1 n. 6 c.c. (che disciplina il registro di anagrafe condominiale) è tenuto ad avere il nominativo di tutti gli intestatari dei contratti di locazione. La c.d.
Legge di stabilità del 2016, (L. 208/2015, art. 1, co. 59, che sostituisce l'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), dispone che: "E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile".
Da questa disposizione discerne una duplice riflessione che interessa l'una l'amministratore e l'altra il proprietario. Partendo dall'amministratore, occorre evidenziare che la tenuta del registro dell'anagrafe condominiale comporta necessariamente un "trattamento dei dati", come definito dal Reg UE 16/679, in quanto l'amministratore ha il compito di effettuare una raccolta dei dati ivi riportati, che verranno convogliati nei propri archivi nell'ottica di una corretta amministrazione dello stabile.
Da ciò discerne quindi un'ulteriore finalità di trattamento da parte dell'amministratore in relazione ai dati dell'inquilino che è, appunto, "la raccolta".
La seconda riflessione concerne invece l'aspetto della comunicazione del dato personale che è effettuata direttamente dal proprietario dell'immobile, il quale trasmetterà il dato personale di un soggetto interessato (inquilino) ad un soggetto terzo (amministratore).
In questo caso, quindi, abbiamo il trattamento "comunicazione del dato personale", anch'esso riportato nell'elencazione che si trova nell'art. 4 del GDPR, che viene effettuata ex lege dal proprietario all'amministratore e che riguarda i dati personali di un soggetto diverso (l'inquilino).
Questo passaggio di dati necessita di una previa informativa che il proprietario dell'appartamento (quale titolare del trattamento), deve dimostrare di aver messo a disposizione al proprio inquilino.
Quest'ultimo, quindi, avrà diritto di accesso (e di conseguente verifica), in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, sia nei confronti del proprietario di casa, sia nei confronti dell'amministratore.