Il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio attualmente stabilisce, tra l'altro, che nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione.
Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell'agevolazione.
Quanto sopra è rilevante se un contribuente acquista, una per sé, l'altra per il coniuge, due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, costituente un mini condominio, da sottoporre però ad intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, con l'intento di accorpare catastalmente i due immobili (che non sarà più un condominio).
In questo caso i termini di scadenza dell'agevolazione sono quelli riferiti ai condomini (infatti la situazione iniziale è un condomino minimo).
Pertanto, considerato che, all'inizio dei lavori, l'edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
In particolare la detrazione è pari al 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65 per cento di quelle sostenute nel 2025.
In ogni caso, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainanti" e "trainati" elencati nell'articolo 119 del Decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Non importa, quindi, quando siano conclusi i lavori: ai fini dell'agevolazione è solo necessario che siano effettivamente realizzati e completati. Condizione che l'Agenzia verificherà al momento del controllo.