In caso di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio condominiale, è noto che il condòmino ha diritto a ottenere una detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), commisurata ai millesimi di proprietà.
Ma quando e soprattutto quale è la documentazione da richiedere, conservare ed eventualmente esibire anche in caso di un possibile controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate?
Un quesito di un nostro lettore ci offre lo spunto per ritornare su argomenti che, per quanto pacifici, in caso di accadimenti particolari possono far sorgere dubbi in ordine alla disciplina in materia di detrazioni fiscali da interventi su parti condominiali comuni.
"Sono un condòmino proprietario. A seguito di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su parti comuni nel fabbricato, da parte di una ditta, negli anni precedenti con presenza di idoneo computo metrico stilato dal direttore lavori, nell'anno 2019 si è convenuto fra il nostro amministratore condominiale e la ditta esecutrice lavori, a una transazione di pagamento di spesa dei lavori eseguiti, con accettazione della stessa in assemblea condominiale, da parte di tutti i condomini.
Al sottoscritto dopo aver pagato nel 2019 all'amministratore, la somma spettante, ripartita con tabelle millesimale, è stata negata dall'amministratore tutta la certificazione per detrazione fiscale del 50%, per detrazione fiscale nell'anno 2020.
L'amministratore ha dichiarato che a seguito di transazione, accettata in assemblea, non è possibile emettere certificazione di detrazione fiscale per relativa somma.
Quindi Vi chiedo cortesemente se mi spetta ricevere la certificazione di detrazione fiscale?".
Detrazioni fiscali per lavori in condominio
Come noto, il diritto del condomino di detrarre dalle imposte sui redditi la spesa sostenuta per i lavori di manutenzione è subordinato al rigoroso rispetto di una spesso articolata procedura, nonché al dovere di conservazione di specifica documentazione, da utilizzare anche in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi annuale.
Al riguardo, occorre ricordare che l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 1 giugno 1999, n. 122/E, al paragrafo 4.8 ha stabilito che "ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote […] ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione".
Il documento di prassi conferma un punto fermo: è prevista la riduzione dell'imposta dovuta per effetto della detrazione derivante da lavori eseguiti su parti comuni ed è pari a quanto effettivamente versato dai singoli condòmini.
In un'ottica di semplificazione degli adempimenti documentali, richiesti al contribuente, la stessa circolare rileva che, ai fini del riconoscimento della detrazione da parte del condòmino "è necessario esibire la documentazione relativa alle spese sostenute […]". Con specifico riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni, è "possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui […] il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti […] e la somma (che rappresenta la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione" (paragrafo 4.6.).
Come noto, la certificazione è il documento con il quale l'amministratore di condominio attesta l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, la quota millesimale imputabile al singolo condomino, nonché il rispetto degli obblighi ex lege previsti.
Il rilascio di tale certificazione diventa essenziale soprattutto nei casi in cui il contribuente decida di non confermare la dichiarazione precompilata, predisposta in forma automatica dall'Agenzia delle Entrate, rivolgendosi a un professionista abilitato per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
In estrema sintesi, ai fini della detrazione occorre aver provveduto (o procedere entro il termine per la dichiarazione dei redditi) al versamento della quota e conservare la relativa certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio.
Certificazione dei pagamenti ai fini delle detrazioni
Ciò significa che niente versamento niente certificazione e niente certificazione niente detrazione.
Molto spesso i condòmini "lamentano" il mancato rilascio di tale certificazione o le inesattezze degli importi in essa riportati da parte dell'amministratore di condominio.
In linea generale, come noto, ai sensi dell'art. 1130 c.c., l'amministratore di condominio è tenuto a "eseguire gli adempimenti fiscali".
Al riguardo, non vi sono dubbi in ordine al fatto che tra gli adempimenti fiscali a cui è tenuto l'amministratore di condominio rientra certamente il rilascio della certificazione, relativa all'esecuzione di lavori effettuati su parti comuni dell'edificio.
Nello specifico, il rilascio della certificazione da parte da parte dell'amministratore segue il pagamento del compenso all'impresa ristrutturatrice che ha effettuato i lavori e la successiva trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate.
In tale senso, dunque, la certificazione completa la procedura prevista per l'ottenimento della detrazione fiscale ai fini dell'imposta sui redditi.
L'essenzialità di tale dichiarazione è stata affermata anche dalla recentemente giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.M. n. 41 del 1998, per poter fruire della detrazione fiscale, è necessario ottenere l'attestazione dell'amministratore che dichiara che il condomino ha effettivamente versato al condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.
Alla luce di tali chiari principi, il condomino che ha dunque realmente contribuito al sostentamento della spesa per i lavori eseguiti su parti comuni, ha diritto, in linea di principio, a ottenere la certificazione da parte dell'amministratore di condominio.
Morosità del condomino e detrazioni fiscali
In tale ipotesi, come più volte affermato dall'Amministrazione finanziaria, nelle guide al corretto esercizio del diritto alle detrazioni fiscali per interventi straordinari, annualmente aggiornata, solo il condomino che ha partecipato alla spesa per i lavori, pagando l'intera quota a lui imputata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto di accedere al beneficio fiscale e quindi, di ottenere la certificazione da parte dell'amministratore, limitatamente all'importo versato.
Con le dovute cautele, allorquando siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti, sia da parte dell'amministratore, sia dai singoli condomini, si può concludere in ordine al rilascio della certificazione per fruire delle detrazioni fiscali.
La previsione in base alla quale, al fine di ottenere la detrazione, occorre procedere al pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è coerente con il principio di cassa.
È possibile, dunque, accedere al beneficio della detrazione d'imposta con riferimento all'annualità in cui è stato effettuato il pagamento all'impresa che esegue i lavori.
Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il lettore ci rappresenta che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, è intervenuto un accordo transattivo con l'impresa ristrutturatrice, approvato dall'assemblea di condominio, per il pagamento del compenso pattuito per l'esecuzione delle opere.
Posto che non conosciamo con dovuta contezza i termini dell'accordo transattivo né se la richiesta della certificazione è specificamente riferita alle quote oggetto di transazione o quelle originariamente determinate, si ritiene di non poter fornire una risposta precisa, ma di aver in ogni caso fornito linee guida per valutare la situazione nel suo complesso.