Le insidie e i trabocchetti, che, potenzialmente, possiamo incontrare nel nostro cammino, sono veramente tanti. Si pensi all'ipotesi della piccola buca nell'asfalto apertasi, improvvisamente, al passaggio del pedone.
Oppure, si immagini la grata metallica, leggermente, sollevata di quel tanto da determinare un ostacolo in cui inciampare.
In queste, come in altre circostanze, la caduta è, quasi, inevitabile così come le lesioni per la vittima.
Ebbene, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, sappiamo che in questi casi, si valuta non soltanto la pericolosità del bene maltenuto, ma anche il comportamento del danneggiato. Si dice, infatti, che questi non deve aver avuto una condotta imprudente e negligente tale da aver determinato il sinistro.
Ad ogni modo, nel caso in commento, a fungere da trappola per l'ignaro passante è stato un tombino, purtroppo sprovvisto di coperchio. L'episodio è accaduto in condominio e, pertanto, si è discusso della responsabilità dell'ente quale custode del bene.
Ne è scaturito un procedimento culminato con la sentenza n. 338 del 6 aprile 2022 del Tribunale di Bolzano. L'ufficio altoatesino si è, infatti, preso carico di stabilire se la colpa di quanto accaduto fosse esclusivamente del condominio o se il comportamento del passante fosse stato in grado di determinare l'evento senza alcun ulteriore fattore causale.
Passiamo, perciò, alla ricostruzione del caso concreto.
Responsabilità per caduta in tombino scoperto: il caso di un condominio
In un tardo pomeriggio del mese di dicembre del 2018, una condòmina di un fabbricato altoatesino si stava recando a depositare i rifiuti nello spazio comune, allorquando cadeva in un tombino ivi collocato, nell'occasione sprovvisto del coperchio.
Secondo la ricostruzione della passante, ella era, poi, soccorsa da un altro residente che, successivamente all'evento, si accorgeva di quanto accaduto e aiutava la signora a liberare la gamba.
Dai fatti descritti scaturivano le lesioni a carico della vittima, le spese da questa affrontate per guarire e l'assenza di qualsivoglia accordo stragiudiziale sulla misura del risarcimento che, la condòmina, inevitabilmente, pretendeva dal condominio custode del bene.
La vicenda, quindi, si spostava dinanzi al Tribunale di Bolzano, dove l'attrice confermava la propria versione dell'accaduto e la domanda di risarcimento nei riguardi dell'ente. Questi si costituiva regolarmente contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
La causa, caratterizzata dall'escussione di tre testimoni e dall'espletamento di una CTU per valutare l'entità dei danni patiti dall'attrice, si concludeva con l'accoglimento della domanda e la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Danni da cose in custodia: come provare la dinamica del sinistro?
Il Tribunale di Bolzano, a proposito dei danni da cose in custodia, con una sintetica quanto ineccepibile ricostruzione della fattispecie giuridica, elenca i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. «Quattro risultano essere i presupposti per essere riconosciuti responsabili ex art. 2051 c.c.: la custodia, intesa in senso lato; la natura del bene custodito; il suo nesso eziologico con il danno; l'assenza del caso fortuito».
In virtù di ciò, la prova della dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attore, è molto importante. Con il cosiddetto fatto storico, infatti, il danneggiato dimostra la natura del bene (tombino/cosa inanimata), l'appartenenza del medesimo (del condominio/custode) nonché il legame causale con l'evento. Si tratta degli elementi che, se accertati, soddisfano in pieno l'onere probatorio a cui è chiamato l'attore.
Ebbene, questo risultato si ottiene, quasi sempre, mediante testimoni. Si pensi al caso dell'accompagnatore che ha visto l'amico inciampare nella grata sconnessa, per poi cadere a terra.
Nel caso in commento, però, nessun terzo aveva assistito alla caduta. È stato, infatti, possibile solo stabilire con certezza la presenza del tombino in loco e l'assenza del coperchio. Solo uno dei testimoni ha dichiarato di aver visto la signora con la gamba nella buca, cioè successivamente al sinistro, e di averla aiutata a liberarsi.
Nonostante ciò, il Tribunale di Bolzano ha concluso che la dinamica del sinistro era stata provata. Lo ha fatto perché gli elementi raccolti erano sufficienti a sostenere questa conclusione, se non altro per il loro alto valore indiziario «Per solida inferenza indiziaria, si può dunque risalire al fatto originariamente ignoto, ovverosia che l'attrice… cadeva nel tombino dal momento che questo non era chiuso dall'apposito coperchio».
Tombino maltenuto: è possibile provare il caso fortuito?
In materia di danni ex art. 2051 c.c., per caso fortuito si intende qualsivoglia circostanza che sia stata in grado di escludere ogni legame causale tra l'evento lesivo e il bene in custodia oggetto della responsabilità.
Si pensi, ad esempio, ad una tromba d'aria che ha danneggiato il tetto di un condominio, nonostante fosse in buone condizioni, e che, contestualmente, ha provocato l'infiltrazione dell'acqua piovana negli appartamenti sottostanti.
Ebbene, una sorta di caso fortuito potrebbe essere il fatto dello stesso danneggiato. In tal caso, cioè, è la stessa vittima ad aver provocato l'evento con la propria condotta.
Si tratta di una circostanza che, però, deve essere provata dal custode del bene «Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 - Rv. 605124; conf., ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012 - Rv. 624559; Cass. civ., 05.05.2020, n. 8466).
Nel caso in commento, però, non è stato possibile giustificare il condominio.
La presenza di un tombino scoperto, in una zona prossima al punto di raccolti dei rifiuti, unita al fatto che l'evento era accaduto di sera, in un luogo non illuminato, ha escluso che l'evento potesse essere attribuito all'imprudenza o alla sbadataggine della vittima.
Per questi motivi, non è stato possibile invocare alcun caso fortuito e la domanda risarcitoria è stata accolta.