La vicenda. Tizia, proprietaria di un'unità abitativa nella palazzina sita nel Condominio, conveniva in giudizio il relativo Condominio al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare in merito ad alcune ripartizioni delle spese per i lavori di rifacimento effettuati nella palazzina.
Lamentava l'attrice che le spese di tinteggiatura dei sottobalconi fossero state erroneamente ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle generali di proprietà, in applicazione - ritenuta erronea - dell'art. 6 punti b e c del regolamento di Condominio (in particolare con i criteri dell'art. 1125 c.c.).
Censurava, altresì, la ripartizione dell'ulteriore esborso per "spese ulteriori per i ponteggi", somma richiesta dall'appaltatrice ed addebitata pro quota ai condomini senza alcuna preventiva approvazione.
Per tali motivi, l'attrice chiedeva la sospensione dell'efficacia della delibera e l'accertamento dell'illegittimità della ripartizione posta in essere per la liquidazione delle spese dei sotto balconi.
La natura condominiale o non delle varie componenti dei balconi. In argomento è stato osservato che se è vero che i balconi consentono l'estensione della proprietà individuale attraverso l'utilizzazione esclusiva della superficie praticabile e della possibilità di affaccio, dall'altro lato non può disconoscersi il fatto che essi si pongono come elementi decorativi esterni che si inseriscono, in guisa di unità essenziale, nella struttura della facciata, e quest'ultima costituisce oggetto, per consolidata giurisprudenza, ai proprietà comune dei proprietari dei diversi piani riuniti in Condominio.
La facciata o prospetto, quale parte presuntivamente comune dell'edificio, è indifferenziatamente destinata al servizio di tutti i condomini, "con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà" (Cass. n. 945/1998).
Per tali ragioni, le spese per gli elementi architettonici decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della collettività condominiale, suddivise tra tutti i condomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà (Cass. n. 587/2011).
Continua [...]