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Teli pubblicitari sui ponteggi per i lavori condominiali. Il Comune può imporre lo stop di tre anni

Il Comune, con proprio regolamento, può proibire l'installazione di nuovi teli pubblicitari sui ponteggi collocati su immobili condominiali a meno di tre anni dai precedenti.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il Comune, con proprio regolamento, può proibire l'installazione di nuovi teli pubblicitari sui ponteggi collocati su immobili condominiali a meno di tre anni dai precedenti. Lo ha stabilito il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1435 del 9 maggio2018.

È compito del Comune tutelare il decoro urbano, ad esempio proteggendo gli edifici ed i monumenti del centro urbano dallo sfruttamento eccessivo delle società pubblicitarie.

Il giudice amministrativo ha così respinto il ricorso proposto da una agenzia di pubblicità, che aveva invocato la violazione della libertà d'iniziativa economia tutelata dalla Costituzione e della normativa europea.

La vicenda. Nel 2015 il Comune di Milano autorizzava una società pubblicitaria ad esporre spazi pubblicitari in aderenza ad un ponteggio allestito presso un immobile in condominio del centro storico.

La stessa società, nel 2017, chiedeva una nuova autorizzazione per l'installazione di altri 3 teli pubblicitari su un ulteriore ponteggio presso lo stesso immobile.

Questa volta, però, il Comune negava l'autorizzazione invocando l'art. 12 del regolamento comunale sulle pubblicità, secondo il quale "non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane, su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza".

La questione controversia. Da qui il ricorso al TAR della società, secondo la quale il divieto in questione contrasta con il principio della libera iniziativa economica, tutelato dalla Costituzione, anche alla luce della direttiva comunitaria 2006/213/CE, secondo la quale l'iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni.

Il Comune deve ponderare gli interessi in gioco. In realtà, spiega il TAR, in materia di rilascio di un titolo all'installazione di un impianto pubblicitario, l'Autorità deve effettuare una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti coinvolti che, in questo caso, sono: da un lato, la libertà di iniziativa economica; dall'altro, l'ordinato assetto del territorio sotto il profilo del decoro urbano, ed in generale, degli spazi aperti.

Valutazione discrezionale che il Comune ben può esprimere in un regolamento, con cui disciplina le modalità di svolgimento della pubblicità, la tipologia e quantità degli impianti, e le modalità per ottenere l'autorizzazione alla loro installazione, anche sotto l'aspetto dell'estetica cittadina e del paesaggio.

Occupazione di spazi condominiali con dispenser pubblicitari. Il condominio può richiedere il pagamento relativo alla occupazione del suolo comune?

Ricorso respinto. La previsione del regolamento è, secondo il TAR, del tutto conforme al quadro comunitario e costituzionale. Tale divieto, peraltro, proprio per le finalità pubbliche perseguite, vale per l'intero edificio.

Sbaglia dunque la ricorrente quando sostiene che il divieto in questione non si applica in quanto la prima autorizzazione aveva riguardato una porzione del condominio diversa da quella a che ha formato oggetto di diniego impugnato, appartenente ad altro proprietario.

In realtà non importa che in passato i lavori hanno interessato un'altra porzione dell'immobile, altrimenti si finirebbe per protrarre la presenza degli impianti pubblicitari in base alle sole decisioni dei privati, con grave pregiudizio dei corrispondenti interessi pubblici.

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