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Teleriscaldamento in condominio: i possibili conflitti con il gestore

Teleriscaldamento in condominio: come affrontare i conflitti con il gestore e garantire il corretto funzionamento del servizio per la salute e il benessere degli abitanti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Nov 6, 2024

Quando si parla di teleriscaldamento si intende un sistema di unità di riscaldamento a distanza. Il sistema di teleriscaldamento, attraverso una rete di condutture, trasporta il calore generato da grandi centrali di cogenerazione (anch'esse gestite "da remoto") alle singole strutture abitative.

Con il teleriscaldamento si eliminano le spese per la realizzazione delle canne fumarie, le spese di acquisto e manutenzione della caldaia e sua revisione, verifica e pulizia e, in ogni caso, data l'assenza di combustione, si semplificano gli interventi di installazione e di manutenzione degli impianti.

E' possibile però tra uno o più caseggiati e la società fornitrice sorga un conflitto causato da inadempienze contrattuali di una delle parti del contratto.

Il sistema di sistema di teleriscaldamento inefficiente

È possibile che un condominio o un supercondominio non riceva abbastanza calore per problemi generati dal sistema di teleriscaldamento. È inevitabile che i condomini reagiscano e si rivolgano all'autorità giudiziaria. A tale proposito sembra utile analizzare una decisione del Tribunale di Busto Arsizio.

Nel caso in questione un condomino proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo che venisse ordinato al gestore dello stesso impianto di somministrare la quantità di energia termica prevista contrattualmente, pari ad 800 kw, e che venisse condannato ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza dell'emananda ordinanza; il ricorrente condomino faceva presente che, a causa dell'inadempimento della società resistente, la temperatura nel proprio appartamento era troppo bassa (da 10,9 a 19 gradi) e insufficiente a garantire la salubrità dell'ambiente. Il Tribunale ha dato ragione al condomino.

Come ha notato il giudicante è emerso che nei periodi in cui la temperatura esterna era particolarmente bassa (10 - 19 dicembre), l'impianto non forniva l'energia necessaria e le temperature interne all'abitazione del ricorrente raggiungevano addirittura 10.9° alle ore 8.30 (fumus boni iuris).

In altre parole nonostante le valvole fossero aperte e, quindi, il sistema chiedesse una maggior potenza, questa non aumentava in misura pari a quanto richiesto.

Secondo il Tribunale le temperature riscontrate nell'abitazione del ricorrente sono tali da compromettere il bene dell'integrità psicofisica, tutelato dall'art. 32 Cost., con conseguente pericolo attuale di un pregiudizio irreparabile (periculum in mora).

Per il giudicante non è possibile pretendere che il ricorrente installi delle stufette o ricorra ad altri accorgimenti per riscaldare l'ambiente, se l'immobile non è costituito da un'unica stanza, bensì da un'abitazione di cinque locali, cucina e doppi servizi, non riscaldabile con una stufetta.

Pertanto, il Tribunale ha condannato il gestore a somministrare una quantità di energia non inferiore a 370 kw nel caso in cui le temperature arrivino a 0° o scendano al di sotto ed acqua ad una temperatura non inferiore ai 65°. Il tutto nel rispetto dei limiti massimi delle temperature interne previsti dai DM e dalle disposizioni pro tempore vigenti.

In ogni caso per ogni giorno di inosservanza è stata prevista una penale di 50 € a carico del soccombente (Trib. Busto Arsizio ordinanza 23 gennaio 2023).

Il distacco improvviso da parte del gestore: l'intervento del Sindaco

È possibile che si verifichino distacchi improvvisi operati dal gestore per intervenute cessazioni dei rapporti contrattuali. Se tali comportamenti avvengono quando le temperature esterne sono rigide la mancata o insufficiente erogazione del calore presso le utenze, conseguente da tali distacchi, possono comportare evidenti impatti sulle condizioni igienico sanitarie delle abitazioni, non permettendo - con pregiudizio per la salute dei cittadini - il raggiungimento delle temperature minime c/o le abitazioni ed immobili che ne consentano la vivibilità, oltre a non consentire la produzione di acqua calda sanitaria necessaria all'uso residenziale e terziario, con potenziali danneggiamenti agli impianti termo-sanitari.

Si ricorda che è legittima, ai sensi dell'art. 50 TUEL, la scelta del Sindaco di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. È legittima quindi l'ordinanza in questione che ordina al gestore del servizio di produzione ed erogazione del calore mediante teleriscaldamento di riattivare le utenze distaccate, al fine di garantire il servizio pubblico locale, a tutela della salute dei cittadini (il servizio di cui trattasi è stato espressamente qualificato come pubblico locale da Tar Piemonte TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 27 novembre 2018, n. 1274).

Morosità condominiale e sospensione dei servizi di teleriscaldamento

È possibile che un condominio sia dotato di servizio di teleriscaldamento e servizio di acqua calda sanitaria suscettibili di godimento separato, con l'utenza condominiale servita da un unico contatore acqua che distribuisce acqua calda sanitaria e teleriscaldamento alle singole unità immobiliari, ciascuna dotata di proprio contatore divisionale. Se nel caseggiato vi è un ingente debito per oneri condominiali non pagati è legittimo che il condominio agisca nei confronti dei morosi per ottenere l'autorizzazione a sospendere nei loro confronti la fruizione del servizio di distribuzione idrica e del teleriscaldamento- quale servizio comune, intestato al Condominio e dotato di contatori differenziali per la ripartizione interna dei consumi.

Del resto, ai sensi dell'art. 63 co. 3 comma, disp. att. c.c., "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato". La citata disposizione presuppone che il condomino interessato risulti moroso, che la morosità sia esistente da almeno un semestre e che il servizio da sospendere sia suscettibile di godimento separato.

Del resto il condominio non può essere costretto a continuare a sostenere i costi di gestione facenti capo alle unità immobiliari inadempienti e sobbarcarsi il rischio di poter a sua volta subire il distacco dei servizi da parte del gestore centrale, nel caso in cui non riesca a supplire a tale rilevata deficienza contributiva (Trib. Torino 2 luglio 2024 n. 3777).

Tuttavia, con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua, si riscontrano orientamenti negativi alla sospensiva per la preminenza di valori aventi rilievo costituzionale quali il diritto alla salute (Trib. Bologna, ord. 15 settembre 2017; Trib. Brescia 29 settembre 2014; Trib. Milano 24 ottobre 2013) ed orientamenti favorevoli alla sospensione (Trib. Brescia 10 marzo 2024 n. 1000; Trib. Bologna 3 aprile 2018; Trib. Roma 27 giugno 2014; Trib. Alessandria 17 luglio 2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014).

Sentenza
Scarica Trib. Torino 2 luglio 2024 n. 3777
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