Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Telecamere in condominio: vademecum

Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza illegittimamente installato vanno cancellate. Violazione privacy: non c'è risarcimento dei danni automatico.
Avv. Mariano Acquaviva 
Ott 9, 2024

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 891 del 17 settembre 2024, ha stilato un vero e proprio vademecum sulle telecamere in condominio. Approfittando del contenzioso che ha riguardato l'installazione di un impianto di videosorveglianza privata le cui telecamere avrebbero puntato sulla proprietà altrui ovvero su quella comune, il giudice emiliano ha sintetizzato le principali regole da osservare in materia. Approfondiamo l'argomento.

Impianto di videosorveglianza: regole fondamentali

Le telecamere condominiali possono essere installate solamente con il consenso dell'assemblea, non potendovi l'amministratore procedere senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dal consesso.

La norma di riferimento è l'art. 1122-ter cod. civ., secondo cui «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136», quindi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Viceversa se trattasi di aree private, l'attuale normativa in materia di videosorveglianza prevede che le telecamere possono essere installate solamente in aree di propria spettanza e pertinenza. Quindi, non potranno essere riprese aree comuni come, ad esempio, pianerottoli, cortili o parcheggi.

Gli unici punti permessi sono le aree che interessano la propria abitazione, ovvero la propria porta di ingresso di casa e le finestre, o comunque proprietà private.

Naturalmente, il soggetto che dota il proprio immobile di telecamere sarà obbligato a esporre il cartello con cui si dà avviso del fatto che l'area è videosorvegliata.

La normativa sulla videosorveglianza privata specifica inoltre che, dopo che una telecamera registra, il video può rimanere in memoria per un massimo di 48 ore.

Per visionarle, però, si deve fare richiesta di acquisizione dei dati a chi di dovere, quasi sempre le Forze dell'Ordine.

Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, affinché l'impianto di videosorveglianza sia legittimo, devono essere rispettati i seguenti principi:

  • Proporzionalità. Le telecamere vanno installate quando altre misure di sicurezza alternative si sono rivelate non sufficienti;
  • Finalità. Devono esistono motivazioni reali e legittime per installare un impianto;
  • Necessità.

    Le riprese servono a registrare solamente ciò che è necessario al motivo indicato;

  • Minimizzazione dei dati. Le immagini acquisite devono essere pertinenti allo scopo dell'installazione dell'impianto e non eccedere rispetto tali finalità, che sono la tutela della proprietà e la salvaguardia della sicurezza.

È pertanto illecito utilizzare le telecamere di videosorveglianza come "occhio a distanza" che consenta di curiosare nella vita delle persone e dei vicini di casa, spiando le loro abitudini e i loro movimenti.

Poiché la videosorveglianza è una tipologia di trattamento di dati personali, le sue informazioni possono essere usate esclusivamente da chi ne è titolare e dagli incaricati autorizzati.

Discorso a parte invece meritano le cosiddette smart cam casalinghe per le quali è previsto la semplice informativa sulla loro presenza a chi entra in casa.

Videosorveglianza in Condominio: facciamo il punto?

Telecamere in condominio: considerazioni conclusive

Alla luce dei principi sinora espressi, il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 891 del 17 settembre 2024, ha condannato il convenuto alla rimozione di alcune telecamere che "puntavano" in direzione della proprietà privata altrui o di quella comune e al riposizionamento di altre in modo tale da inquadrare solo ed esclusivamente le aree private - fissate in modo tale da renderle inamovibili nell'inquadratura - entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Il giudice emiliano ha altresì condannato il convenuto alla cancellazione delle immagini indebitamente registrate in virtù dell'illecito posizionamento delle telecamere, salvo quelle oggetto di indagini e /o che siano prove documentali per gli altri processi pendenti tra le parti.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha invece rigettato la richiesta di risarcimento dei danni, non avendo gli attori provato alcun pregiudizio concreto patito a seguito dell'installazione illegittima del sistema di videosorveglianza: la presunta violazione della privacy, non sorretta da prove che dimostrino il danno, non conferisce ipso iure il diritto al ristoro.

Sentenza
Scarica Trib. Reggio Emilia 17 settembre 2024 n. 891
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento