Modifica TUIR: Secondo il nuovo articolo 26 del Tuir, "ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica la tassazione separata disciplinata dall'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir".
Per determinare l'imposta, all'ammontare percepito verrà applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.
Decreto crescita. Il decreto crescita n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 all'art 3 quinques modifica il secondo periodo del comma 1 dell'art 26 del TUIR.
In virtù di detto mutamento la disposizione recita testualmente: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento."
I contratti interessati. La novità relativa all'anticipo della detassazione dei canoni non percepiti riguarderà solo i contratti di locazioni destinati ad uso abitativo stipulati a partire dal primo gennaio 2020, mentre "Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare".
In conclusione, per i contratti di locazione abitativa stipulati a partire dal 2020, per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà sufficiente attestare la mancata percezione mediante l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Non si dovrà dunque più attendere la convalida di sfratto.