La vicenda. Tizio (contribuente) propone ricorso avverso l'avviso di accertamento della Tarsu emesso dal Comune di Lecce in relazione all'immobile per gli anni 2010, 2011 e 2012. Secondo il contribuente l'immobile in esame non poteva essere soggetto a tassazione in quanto inutilizzabile, privo di abitabilità, sfornito di allaccio idrico e mai abitato. Costituendosi in giudizio, il Comune contestava l'avverso ricorso.
Il ragionamento della CTP di Lecce. In proposito, i giudici hanno preliminarmente osservato che in tema di TARSU, con riguardo al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016).
Ed ancora, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.
Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, la Commissione ha ritenuto che il contribuente aveva assolto l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiale dell'esenzione.
Difatti, dal verbale redatto risultavo che all'esito di sopralluogo "l'immobile si presenta vuoto. L'utenza elettrica è cessata nel maggio 2017. Le bollette precedenti hanno consumo 'zero'. Inoltre non sono presenti la porta d'ingresso e le porte interne dell'immobile".
Del resto, a parere dei giudici, le fatture ENEL prodotte in atti attestano che nel periodo 2010 — 2016 non vi era stato alcun consumo di energia elettrica; di conseguenza, l'allacciamento alla rete elettrica era del tutto irrilevante ai fini dell'imposizione fiscale.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso del contribuente è stato accolto.
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