Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Chi paga la TARI? Proprietario o inquilino?

Chi è responsabile del pagamento della TARI in caso di locazione? Scopri se l'obbligo ricade su proprietario o inquilino e quali sono le eccezioni da tenere in considerazione per evitare sanzioni.
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
12 Mar, 2021

TARI: Cos'è e come funziona la tassa sui rifiuti

Com'è noto, la TARI è una tassa di pertinenza del Comune dove l'immobile è collocato, volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Essa è stata istituita con l'art. 1, comma 639, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità relativa all'anno 2014, in sostituzione delle precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

Secondo il comma 641 dell'art. 1 di questa disposizione normativa, il presupposto affinché operi la Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La condizione è la possibilità di creare rifiuti urbani.

Ne discende che sono escluse da questa tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si pensi ad esempio, per le prime, ai terrazzi e balconi degli appartamenti e, per le seconde, alle scale o all'androne dell'edificio condominiale.

Chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla natura del titolo, è tenuto al versamento della TARI. Qualora i soggetti titolati siano più, gli stessi sono vincolati in solido del pagamento dell'obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, che comunque permane unica.

Il suo ammontare non è fisso, ma dipende da una serie di fattori inerenti all'immobile cui è riferita, quali: l'ammontare della sua superficie calpestabile; la sua destinazione d'uso; la tipologia dell'immobile; il numero di persone in esso residenti; la quantità di rifiuti prodotti. Sulla base di questi canoni viene calcolato l'importo effettivo nella fattispecie concreta.

La normativa sancisce alcuni casi di agevolazioni ed esenzioni. Così è per le abitazioni con unico occupante; le abitazioni e locali per uso stagionale; le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; i fabbricati rurali ad uso abitativo. Oltre a queste, ogni singolo Comune può prevedere altri casi di riduzioni ed esenzioni.

Per il periodo Covid il legislatore ha disposto che se le utenze non domestiche, ad esempio i negozi, sono stati chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus, non sono tenuti al versamento della rata Tari prevista. Questa disposizione non è stata prevista per le utenze domestiche, che sono comunque tenute a pagare la tassa.

Partendo dal presupposto che la tassa incombe a chi ha un rapporto diretto con l'immobile che produce rifiuti urbani, vediamo cosa succede in ambito locazione.

Chi paga la TARI in caso di locazione dell'immobile?

In ipotesi di immobile concesso in locazione, il soggetto tenuto al pagamento della Tari è il conduttore, salvo che si tratti di locazione transitoria.

Per tutti i casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, l'art. 1 c. 643 L. n. 147/2013 dispone in via generale che la Tari sia dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree che sia al contempo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Quindi per i contratti di durata inferiore ai sei mesi la Tari deve essere pagata dal proprietario dell'immobile mentre per quelli di durata superiore l'obbligo di corrispondere la Tari è sempre a carico dell'inquilino.

Occorre tuttavia porre a mente che per i contratti non temporanei, se il conduttore è entrato nell'immobile il primo anno per un numero di mesi inferiore a sei, gli sarà comunque addebitata la Tari solo per i mesi di detenzione. Questo si verifica anche nel caso di cessazione del rapporto locatizio in corso d'anno (nota IFEL del 1° settembre 2014).

Ciò significa che al termine del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile non viene onerato dei debiti della Tari non corrisposti dal conduttore. Allo stesso modo, quest'ultimo non è tenuto al versamento degli arretrati Tari lasciati dal proprietario o dai precedenti conduttori.

Ognuno risponde per la quota parte di debito relativa al periodo di propria competenza, cioè al periodo di effettiva detenzione del bene.

Diversamente dal caso sopra indicati, qui non vi sono più soggetti aventi il medesimo titolo di detenzione dell'immobile, bensì soggetti che si pongono su piano tra loro differenti ed autonomi, in cui l'esistenza dell'uno esclude la debenza dell'altro. Quindi non si può parlare di alcuna responsabilità solidale, essendovi unicamente una responsabilità personale.

Avere una seconda casa ed utilizzarla soltanto per le vacanze può rivelarsi molto costoso

Qualora l'immobile, ad esempio la seconda casa, venga data in locazione ad un soggetto che ivi non colloca la residenza e che vi abita saltuariamente, la TARI è sempre di competenza del conduttore, ma a un importo inferiore rispetto a chi risiede nel comune in maniera fissa e continuativa.

Non essendo dimorante in modo continuativo, produce meno rifiuti ed è corretto che il costo della tassa venga ridotto. Ciò in quanto, come sopra visto, il calcolo dell'imposta si basa anche sulla quantità di rifiuti prodotti.

Naturalmente il conduttore è onerato di fornire la prova di non essere un abitante fisso dell'immobile, ad esempio producendo le bollette che attestano di aver usufruito dei consumi solo in determinati periodi dell'anno e non sempre.

Il Comune può sempre effettuare sopralluoghi al fine di verificare effettivamente la correttezza della situazione rappresentatale.

Cosa succede se il conduttore non paga la Tari

Si può verificare il caso in cui, pur essendovi tenuto, il conduttore non provvede al pagamento della TARI.

Cosa succede in simili fattispecie? Il Comune può rivolgersi al proprietario?

Non può perché ha sempre come contraltare il solo conduttore dell'immobile a cui il Comune deve rivolgersi in via esclusiva, nei confronti del quale andranno eventualmente applicate le sanzioni per mancato o ritardato pagamento.

Il Comune invia al conduttore moroso l'avviso di pagamento.

Un calcolo errato può far pagare le famiglie quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.

Ove vengano applicate le sanzioni, esse possono essere onorate dal conduttore tramite il ravvedimento operoso secondo le modalità e i termini prescritti dalla normativa.

È vero che il contratto di locazione può stabilire che l'imposta sui rifiuti sia di spettanza unica ed esclusiva del proprietario dell'immobile, ma è altresì vero che simile clausola vale solo tra le parti.

In questo caso, nei confronti dell'amministrazione rimane sempre tenuto il conduttore per l'intero dovuto a titolo di TASI ma questi ha diritto di rivalsa, dopo ave pagato, nei confronti del locatore per la totalità dell'importo versato.

E se l'immobile fosse sfitto?

Anche se sfitto, l'imposta è sempre dovuta ed incombe in capo al proprietario.

Solo nel caso in cui fossero in corso opere di ristrutturazione o fosse privo di mobili e degli allacci delle utenze, il titolare può trasmettere specifica dichiarazione al Comune al fine di ottenere l'obbligo del versamento di questa tassa.

Deve comunque dimostrare l'assenza di allaccio alla rete elettrica, idrica o fognaria, presentando apposita documentazione al Comune che potrà effettuare un'ispezione.

Tutte le regole qui evidenziate valgono anche per le seconde case.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento