La superficie da mille metri quadrati di un supercondominio, utilizzata per realizzare "due campi da tennis", è stata ritenuta soggetta all'imposta comunale sugli immobili.
"In materia di ICI, ai fini di un beneficio fiscale, è onere del contribuente dimostrarne la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, ciò mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato (nella specie, ad attività ricreative-sportive), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia finalità solidaristiche".
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez.Tributaria, con la pronuncia del 18 luglio 2016 n. 14663 in materia di imposte comunali sugli immobili.
I fatti di causa. La Commissione tributaria regionale, con sentenza, accoglieva l'appello proposto dal supercondominio nei confronti del Comune per la riforma della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008.
In particolare, con l'avviso con esame, l'ente locale aveva assoggettato al tributo un'area condominiale di 1231 metri quadrati sulla quale erano stati realizzati due campi da tennis.
In secondo grado, la commissione aveva quindi riconosciuto la sussistenza dell'esenzione dal tributo, quale prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, ritenendo realizzate entrambe le condizioni, oggettiva (esercizio di attività sportiva) e soggettiva, in relazione al disposto dell'art. 87, ora 73, primo comma lett. c) (norma peraltro non espressamente menzionata nella relativa decisione) del d.P.R. n. 917/1986. Avverso detta pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
Il supercondominio. Il legislatore dalla riforma del condominio ha previsto il supercondominio nell'art. 1117 bis c.c., il quale afferma che "Le disposizioni in materia di condominio - si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117". Dopo aver codificato e regolato, dal punto di vista normativo, il fenomeno del supercondominio, il legislatore ha anche cercato di eliminare alcune delle problematiche tipiche di questo tipo di fenomeno giuridico, ci si riferisce alla difficoltà di gestione dovute al numero elevato di proprietari.
Continua [...]