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Superbonus e dossier aggiornato del Servizio Studi Camera dei Deputati: possono fruire della detrazione i familiari del possessore/detentore dell'immobile?

In allegato la versione aggiornata del dossier “Il superbonus edilizia al 110 per cento” del 29 aprile 2022 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.
Redazione Condominioweb 

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 30 aprile 2022, erano in corso 155.543 interventi edilizi incentivati, per circa 27,4 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per oltre 30 miliardi. Sono 24.263 i lavori condominiali avviati (64,8% già ultimati), che rappresentano il 48,9 % del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 81.973 (74,1% già realizzati che rappresentano il 33,5% del totale investimenti) e 49.303 (76,6% realizzati che rappresentano il 17,5% degli investimenti).

Questi dati sono contenuti nel dossier "Il superbonus edilizia al 110 per cento" del 29 aprile 2022 (redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e contenente una Guida completa alla detrazione) che è stato aggiornato alla Legge di Bilancio 2022.

Il dossier è diviso in 3 sezioni: il quadro normativo; gli interventi agevolabili; i soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Merita di essere sottolineato che sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado: dunque anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

  • siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Va, inoltre, sottolineato che il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile.

Scarica Superbonus 110 dossier servizio studi Camera 29 aprile 2022
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