A volte il portico è la parte più bella di un edificio, perché lo caratterizza esteticamente e fa da "filtro" fra l'interno e l'esterno. È anche la più comoda per le funzioni casalinghe, per riporre materiali, riparare l'automobile o fare una tavolata con gli amici.
In alcuni casi però il portico è anche una parte "aggiunta", magari realizzata in epoca successiva rispetto al fabbricato e con materiali meno duraturi. Spesso la struttura è in legno.
Per questo motivo capita di dover effettuare interventi su di esso, da semplici manutenzioni a cose più impegnative, come una parziale demolizione e ricostruzione.
In questo periodo di bonus fiscali dilaganti è lecito chiedersi se le opere suddette possano beneficiare di qualche incentivo a copertura, totale o parziale, dei relativi costi.
La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate, con interpello num. 375/2022.
Distinzione tra portici, pergolati, verande e logge
Per capire che cos'è un portico e per distinguerlo da altri elementi edilizi apparentemente simili, come i pergolati, le verande e le logge, è opportuno fare riferimento alle "Definizioni uniformi nazionali", che ne riportano la relativa descrizione.
Un portico è definito come un "elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio".
Un pergolato è una "struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili".
Una veranda è un "locale o spazio coperto, avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili".
Una loggia è un "elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni".
Dal punto di vista edilizio e progettuale è importante riconoscere questi elementi e saperli distinguere, poiché sono regolati da normative diverse che ne definiscono anche le caratteristiche dimensionali e costruttive.
Dettagli sull'interpello riguardante un portico in edificio bifamiliare
L'interpello affronta il caso di un edificio bifamiliare composto da due unità immobiliari appartenenti a due diversi proprietari "in categoria A/3" e da "un portico di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest'ultima e costruito in aderenza all'edificio principale a cui è strutturalmente connesso".
Detto portico sarà oggetto di "parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto presidenziale n. 380 del 2001".
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate verte sulla possibilità di "fruire delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del2020 (Superbonus)".
Più in particolare l'istante chiede se "le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell'abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata".
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus per il portico
L'Agenzia delle Entrate, dopo il solito excursus normativo, afferma in modo chiaro che "per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo dispesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata".
Quindi in sostanza gli interventi di ristrutturazione del portico possono beneficiare, insieme a quelli sulle pareti e sui solai dell'edificio principale, del Superbonus 110%. Specifica poi il Fisco che, pur non essendo il portico una "parte comune del fabbricato", il limite di spesa da "erodere" per i lavori su di esso è quello inerente alle parti comuni, così come la scadenza di effettuazione dell'intervento (31 dicembre 2023 per il 110%).
Tutto ciò a condizione che un tecnico dichiari che portico ed edificio fanno parte della medesima "unità strutturale", ovvero che siano solidalmente connessi tra loro. Specifica infatti l'Agenzia delle Entrate che spetta al "professionista abilitato, incaricato di effettuare l'attestazione dell'efficacia degli interventi antisismici valutare se l'intervento di demolizione e ricostruzione del portico, unitamente ad altre parti dell'edificio, rientri tra gli interventi antisismici effettuati sull'unità strutturale ammessi al Superbonus".
A parere dello scrivente la risposta dell'Agenzia delle Entrate è condivisibile, ovvero il fatto che il portico appartenga all'unità strutturale complessiva garantisce in merito alla presenza di "parti comuni strutturali", come ad esempio le fondazioni, e quindi permette di estendere ad esso i massimali inerenti alle "parti comuni condominiali". Al contrario può trarre in errore l'affermazione.
"... pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato", probabilmente da intendersi riferita al fatto che il portico in questione era in uso esclusivo a uno solo dei condòmini.