Da quando, nel maggio 2020, è stato approvato il decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), sono stati incessanti gli interventi di modifica dell'art. 119, quello dedicato al superbonus.
Com'è noto si tratta della detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta da singoli, condomini, cooperative e vari altri soggetti per interventi sugli edifici finalizzati all'efficientamento energetico e/o alla riduzione del rischio sismico.
Da agosto 2020, mese di rilascio della prima circolare interpretativa, ad oggi, l'attività dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento è stata incessante.
Il canale tematico dedicato, le circolari, come si diceva poc'anzi, le fondamentali risposte ad interpello, i provvedimenti direttoriali ed infine le guide operative.
L'ultima è stata rilasciata di recente dall'Agenzia delle Entrate dopo che il Parlamento ha convertito in legge n. d.l. n. 77/2020.
Il decreto conteneva un corposo pacchetto di novità riguardanti la detrazione del 110%, novità che sono state incrementate dalla legge di conversione.
È notizia di questi giorni, poi, che con la prossima legge di Bilancio, che dovrà essere presentata alle Camere entro questo mese, sarà prevista la proroga del superbonus a tutto il 2023.
Ecco allora che il provvedimento, nato come risposta immediata alla necessità di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e strumento di aiuto al comparto edilizio dopo la pandemia, acquista un respiro più ampio, certamente non ancora strutturale, ma senza dubbio con una prospettiva non troppo limitata.
Novità importanti sul superbonus: cosa cambia secondo l'Agenzia delle Entrate
Come specificato nell'introduzione alla Guida, l'AdE fa presente che "importanti novità sono state poi introdotte dal decreto legge n. 77/2021. Tra queste, la possibilità di realizzare gli interventi (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione) mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e l'individuazione dei casi in cui si verifica la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del Dpr n. 380/2001".
Per quanto riguarda il titolo abilitativo, la CILA, l'ente ricorda che nella citata comunicazione asseverata di inizio lavori devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo (concessione, permesso di costruire, ecc.) che per l'edificazione dell'immobile sul quale s'interviene, il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (leggasi condono), ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA, conclude l'Agenzia, non richiede "l'attestazione dello stato legittimo" previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.
Nella sostanza ad oggi, questa è l'indicazione proveniente anche dal MEF, i profili di regolarità urbanistico-amministrativa non impattano direttamente sulla fruizione del beneficio, salvi i generali poteri di controlli degli enti preposti.
Scadenze superbonus: date cruciali per beneficiare della detrazione
Al di là delle eventuali proroghe, annunciate ma ancora da decidere, l'Agenzia ricorda che ad oggi "per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".
Al riguardo la Guida appare poco chiara e necessitante di una specificazione. Come espressamente previsto dal comma 8-bis dell'art. 119 decreto Rilancio, ad oggi "per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022".
Le opere decise dai condomini, dunque, non necessitano della effettuazione del 60% dei lavori al 30 giugno 2022.