Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano l'assemblea condominiale non potrebbe contestare l'installazione di un ascensore, neanche qualora tale intervento, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dovesse risultare lesivo del decoro architettonico dell'edificio. Lo stesso Tribunale conferma che, per effetto dell'art. 10 della L. n. 120/20, comma 3 (c.d Decreto Semplificazioni), l'articolo 2 della Legge 13/1989, nel testo attualmente vigente, prevede, quale unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).
In ogni caso l'individuazione degli interessi coinvolti nella realizzazione di impianti diretti a superare le barriere architettoniche non può mai condurre a conseguenze irragionevoli e contrarie al principio di solidarietà. Questo principio è stato ribadito nell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 settembre 2022.
Superbonus e installazione ascensore e tentativo di bloccare l'esecuzione della delibera: la vicenda
Alcune condomine impugnavano una delibera condominiale con la quale era stata approvata, con il loro dissenso, l'installazione di un ascensore condominiale mediante collocazione dell'impianto all'esterno dell'edificio; nell'ambito di tale giudizio, proponevano istanza di sospensione della delibera impugnata. Si costituiva in giudizio il condominio che richiedeva il rigetto della domanda delle condomine.
Successivamente, il giudice assegnatario del procedimento, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera oggetto di impugnazione sia per l'incidenza della delibera sul diritto di proprietà esclusiva delle attrici (soprattutto in presenza di soluzioni tecniche alternative non considerate dal condominio), sia per il pericolo di violazione del diritto alla privacy e alla riservatezza (compromessi dalla prevista conformazione dell'ascensore), nonché per la limitazione del diritto all'affaccio, veduta, luminosità, salubrità e aereazione.
Il Condominio proponeva reclamo nei confronti della detta ordinanza.
Contestazione del condominio sulla sospensione dell'installazione dell'ascensore
Il condominio contestava la sussistenza del fumus boni iuris posto a fondamento dell'ordinanza di sospensione della delibera impugnata, In particolare la collettività condominiale negava la lesione al decoro architettonico dell'edificio (per la realizzazione dell'impianto era stato necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune regolarmente rilasciata, non impugnata e divenuta definitiva); negava altresì la diminuzione di aria, luce e veduta e contestava la pretesa lesione della privacy in quanto le pareti del nuovo ascensore sarebbero state opache, mentre per la cabina ascensore non erano previste aperture verso il fabbricato di parte attrice.
Lo stesso condominio notava poi come fosse impossibile installare l'ascensore all'interno del vano scala condominiale per la maggiore complessità ed incidenza sulle parti comuni ed i relativi maggiori costi di realizzazione.
Infine evidenziava l'esonero delle attrici dal pagamento di ogni contributo per l'installazione dell'ascensore (i costi sarebbero stati a carico dei soli condomini favorevoli all'operazione).
In ogni caso il condominio contestava pure la sussistenza del periculum in mora, evidenziando, al contrario, il danno grave ed irreparabile per i condomini derivante dalla sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, proprio per la presenza nel caseggiato di persone con urgente necessità di usufruire dell'ascensore, oltre che per il rischio, di perdita della possibilità di usufruire del Superbonus del 110%.
Le condomine invece hanno ribadito le argomentazioni relative all'incidenza pregiudizievole del nuovo impianto, ove realizzato, rispetto alle loro proprietà esclusive.
Revoca della sospensione della delibera per l'ascensore condominiale
Il reclamo del condominio è stato accolto e l'ordinanza che sospendeva l'efficacia esecutiva della delibera impugnata è stata revocata con rinvio alla fase di merito per la regolamentazione delle spese.
Il Tribunale ha notato che i problemi lamentati dalle condomine, se effettivamente sussistenti, potrebbero comportare soltanto un pregiudizio limitato, cioè un disagio di fatto non equiparabile all'impedimento della piena fruibilità degli appartamenti dei piani superiori (primo e secondo) da parte di soggetti che, oltre ad essere ultrasettantacinquenni, sono affetti da gravi patologie, tali da limitarne le capacità deambulatore, come da certificazione medica prodotta in giudizio.
In ogni caso, come giustamente ha osservato il Tribunale toscano, i pregiudizi lamentati, non sono stati concretamente dimostrati, né sono emersi dalla relazione tecnica prodotta in giudizio.
Del resto può condividersi la preoccupazione dei condomini che hanno temuto di perdere la possibilità di fruire del Superbonus del 110%. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del dl n. 34/2020 detti interventi, infatti, possono essere inclusi tra gli interventi "trainati" dagli interventi "trainanti" di efficienza energetica, di cui alla lett. e dell'articolo 16-bis Tuir.