Tale fondo è rivolto a coloro che non riescono a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali.
In particolare il contributo - che è a fondo perduto e non produce effetti fiscali per il beneficiario - è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi legati al Superbonus.
Con detto contributo si vuole evitare il rischio di bloccare le operazioni condominiali di ristrutturazione.
Il contributo è determinato per gli interventi condominiali, imputate al condomino, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro.
Quali condomini possono richiederlo
Per ottenere il contributo il condomino
- deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
- inoltre deve essere proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
- l'unità immobiliare facente parte del caseggiato deve essere adibita ad abitazione principale dal condomino.
La domanda per il fondo indigenti: entro quale termine?
Coloro che desiderano accedere al contributo dovranno farne domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023, in via telematica attestando il possesso dei requisiti necessari. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda. Per le modalità di compilazione dell'istanza e si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Nell'istanza telematica da presentare - anche attraverso un intermediario abilitato - entro il 31 ottobre 2023 il richiedente sarà chiamato a indicare l'importo richiesto che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo.
La determinazione del contributo
Scaduto il termine sopra detto, l'Agenzia delle Entrate determinerà il contributo da erogare a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. In particolare:
- se il rapporto è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100% dell'importo richiesto;
- se il rapporto è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale che ne deriva;
- se, infine, il rapporto è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
In quest'ultimo caso, il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti.
L'erogazione del contributo
Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal condomino nell'istanza e intestato o cointestato allo stesso partecipante al condomino.