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Superbonus 110%: grave inadempimento dell'impresa e concorso di colpa del condominio

La mancata cessione dei crediti fiscali non può essere opposta al condominio ove nel contratto d'appalto non sia stata attribuita a tale clausola valenza di condizione.
Avv. Eliana Messineo 
24 Apr, 2025

Il Legislatore, nel periodo pandemico, aveva introdotto misure a rilancio del settore edilizio e della ripresa economica e, segnatamente di quella denominata Superbonus 110%, per l'efficientamento energetico degli immobili esistenti sul territorio nazionale: più in dettaglio il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), poi convertito nella L. n. 77/2020, aveva introdotto l'incentivo fiscale del Superbonus 110% per le spese sostenute tra il 1.7.2020 e il 31.12.2021 (termine poi successivamente prorogato) per gli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) oltre ad altri.

Al fine di promuovere ancor più l'incentivo fiscale, l'art. 121 del suddetto decreto aveva previsto per il committente dei lavori ricadenti nell'agevolazione fiscale, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. A), oppure l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché compresa l'impresa appaltatrice (art. 121, comma 1, lett. B).

Tale assetto normativo è stato poi del tutto modificato dal D.L. n. 4/2022, denominato Decreto Sostegni ter, convertito nella L. n. 25/2022, che, al fine di contrastare numerose frodi verificatesi dopo l'entrata in vigore della disciplina in precedenza richiamata, ha modificato il Decreto Rilancio, inserendo il divieto ai cessionari dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 di cedere a loro volta i medesimi crediti.

Successivamente con il D.L. n. 11/2023, poi convertito nella L. n. 38/2023, dal 17.2.2023, allo scopo di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, sono stati introdotti anche il divieto alle P.A. di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura ed il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito di imposta.

Di fatto, tali ultime modifiche normative hanno comportato l'impossibilità di utilizzazione da parte degli appaltatori edili dei crediti ceduti quale corrispettivo e degli acconti sui lavori appaltati, sui quali le imprese edili di solito fanno leva per poter avviare l'esecuzione delle opere.

Giova analizzare, allora, le conseguenze del contratto d'appalto nel caso in cui l'impresa sia impossibilitata ad eseguire i lavori a causa della mancanza, a fronte del blocco della cessione dei crediti d'imposta, della liquidità necessaria per iniziare le opere concordate.

La questione è stata affrontata di recente dal Tribunale di Savona (sentenza n. 45 del 21 gennaio 2025).

Appalto e Superbonus: responsabilità delle parti e risoluzione contrattuale

Un Condominio agiva in giudizio nei confronti dell'impresa appaltatrice, con la quale aveva stipulato un contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica su parti di pertinenza condominiale, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti.

Il ricorrente rappresentava che nonostante il contratto avesse previsto espressamente un termine per l'ultimazione dei lavori anche in ragione delle tempistiche stabilite dalla legge per l'ottenimento dei benefici fiscali c.d. Superbonus 110% e Bonus Edilizia 50%, l'impresa non aveva iniziato i lavori.

Si costituiva in giudizio l'impresa convenuta che contestava le avversarie argomentazioni evidenziando che a causa di un blocco generalizzato alla cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi e allo sconto in fattura da parte dei fornitori, stabilito dalla normativa allora vigente, la cessionaria con cui l'impresa si era accordata per la cessione le aveva comunicato la sospensione del perfezionamento dei nuovi contratti di vendita e delle conseguenti attività.

Conseguentemente, l'impresa aveva comunicato al Condominio l'impossibilità, a seguito della normativa intervenuta, di eseguire i lavori ed aveva proposto una modifica contrattuale consistente nel versamento di un importo pari al 10% del valore delle opere una volta avvenuto il montaggio dei ponteggi; modifica non accettata dal Condominio.

L'impresa convenuta chiedeva, pertanto, la reiezione delle domande del ricorrente.

Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore che avrebbe dovuto rispettare il termine essenziale stabilito in contratto per l'ultimazione delle opere non essendo prevista alcuna clausola volta a subordinare e/o condizionare l'esecuzione dell'opera alla effettiva realizzazione dell'operazione di cessione del credito né alcuna clausola volta contemplare, in tal caso, la possibilità di recesso da parte dell'impresa.

Il Tribunale ha, tuttavia, ravvisato un concorso di colpa del Condominio nella determinazione della situazione lamentata con conseguente riduzione del concesso risarcimento del danno nella misura di 1/3.

Avv. Valentina Papanice Clausola nulla se esonera l'istituto di vigilanza da responsabilità per inadempimento.

Sentenza su inadempimento e responsabilità nel contratto di appalto

Il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dall'impresa convenuta poiché la questione del precedente accordo di cessione dei crediti intervenuto tra l'impresa e la cessionaria non era stata in alcun modo richiamata nel contratto di appalto risultando, pertanto, inopponibile al Condominio.

Né l'operatività del detto accordo di cessione dei crediti poteva rappresentare condizione necessaria per la validità ed efficacia del contratto di appalto non essendo attribuita a questa clausola alcuna valenza di condizione.

Il Tribunale ha, altresì, escluso la possibilità per l'appaltatore di invocare, al fine di sciogliersi dal contratto di appalto, la presupposizione ossia l'istituto giuridico non previsto espressamente dal Legislatore, ma creato dalla dottrina e recepito dalla giurisprudenza che consente lo scioglimento del contratto nell'ipotesi di mancata realizzazione di una condizione inespressa ma prevista dalle parti quale presupposto oggettivo della permanenza dell'efficacia del contratto.

La mancata cessione dei crediti fiscali non è stata ritenuta utilizzabile, nel caso di specie, ai fini dello scioglimento del contratto d'appalto da parte dell'impresa poiché la presupposizione, configurando un fatto impeditivo o costitutivo del diritto dedotto in controversia, deve essere eccepita espressamente dal contraente; fatto questo non avvenuto nella specie essendosi, l'impresa appaltatrice, limitata ad eccepire l'impossibilità sopravvenuta e/o l'eccesiva onerosità sopravvenuta.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente il grave inadempimento contrattuale dell'impresa convenuta non essendo stata in grado di tenere fede all'impegno assunto con il contratto di appalto.

Tuttavia ha ravvisato un concorso di colpa (nella misura di 1/3) del Condominio per non essersi tempestivamente attivato per sollecitare l'esecuzione dei lavori nonché per non aver tempestivamente diffidato l'impresa ad adempiere ovvero subito dopo la comunicazione da parte dell'impresa dell'impossibilità di eseguire le opere.

Secondo il Tribunale, infatti, un comportamento differente del Condominio ben avrebbe potuto comportare un tempestivo inizio dei lavori (così da scongiurare gli effetti delle modifiche normative poi intervenute) ed anche consentire l'adozione di soluzioni alternative ed ancora utili per preservare la concessione dei benefici fiscali ovvero l'individuazione di altro soggetto che potesse sostituirsi all'impresa nell'esecuzione dell'opera.

Sentenza
Scarica Trib. Savona 21 gennaio 2025 n. 45

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