Secondo un principio generale un'opera che presenta indubbi caratteri innovativi, qual è l'installazione di un ascensore nel cortile interno di un edificio in condominio può essere eseguita da un singolo condomino (o da un gruppo di condomini) che ne assuma a proprio carico le spese, anche in difetto di qualsiasi autorizzazione dell'assemblea, purché siano rispettati i limiti d'uso, costituiti, a norma dell'art.1102 c.c., dalla non alterazione della cosa comune e dal non impedimento agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, e i limiti intrinseci di qualunque innovazione previsti all'art. 1120, secondo comma, c.c. (staticità, sicurezza, decoro).
L'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino nelle scale o su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall'art. 907 c.c., sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nella l. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3, comma 2, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. civ., sez. II, 03/08/2012, n. 14096).
Di conseguenza, ricorrendo dette condizioni, il singolo partecipante al condominio ha facoltà di fare installare sul cortile o nella tromba delle scale a propria cura e spese un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini (e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo).
Ascensore del singolo come opera "trainata"
Con la circolare 23/E del 2022 è stato specificato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati" dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati.
Da notare che qualora l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia "trainato" da un intervento "trainante" finalizzato all'efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato.
Il predetto limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119.
Tale detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni.
Il beneficio è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto delle modifiche.
Naturalmente anche per tale installazione, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (c.d. sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.
L'acquisto di una cantina da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione dell'ascensore: può rientrare tra le spese detraibili?
Merita di essere ricordato che tra le spese detraibili rientrano pure quelle sostenute prima dell'inizio dei lavori (come l'acquisto dei materiali, perizie, sopralluoghi, e oneri urbanizzazione). Bisogna considerare poi i costi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio, come le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L'agevolazione non è invece applicabile, ad esempio, ai costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come la detrazione spetti con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto di un'unità immobiliare utile per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le spese non detraibili quindi bisogna comprendere l'acquisto del locale cantina necessario per l'installazione del vano motore e la fossa di termine corsa inferiore dell'ascensore (risposta interpello n. 547 del 4 novembre).