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Superbonus e studio di fattibilità non consegnato: la società incaricata inadempiente non deve trovare scuse pretestuose

Inadempimento della società incaricata di redigere lo studio di fattibilità per il Superbonus: la decisione del tribunale sottolinea l'importanza di rispettare le scadenze e le responsabilità contrattuali.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
26 Nov, 2024

In ambito Superbonus è emersa subito l'importanza di un'analisi preliminare, cioè di quella serie di verifiche e controlli da eseguire con cura per verificare concretamente la possibilità per il condominio di raggiungere gli obiettivi del progetto ai sensi di legge, la quantificazione economica della spesa complessiva dei lavori da commissionare, l'analisi della posizione fiscale.

In linea di massima, se a seguito di tutte le verifiche, l'operazione con bonus non risulta possibile il costo per tale studio di fattibilità rimane a carico dei condomini.

È possibile che lo studio di fattibilità sia positivo e venga inviato a tutti i condomini per le loro osservazioni.

A seguito dell'eventuale approvazione della relazione da parte dei condomini, l'amministratore sottoscrive poi la relativa documentazione, utile al proseguimento dell'iter procedurale.

In tal caso nella prassi il corrispettivo dovuto per lo studio di fattibilità è stato normalmente considerato come un'anticipazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Ciò premesso occorre rilevare che la pratica Superbonus spesso si è "arrenata" in relazione a questo che è il primo passo per pianificare i lavori.

A tale proposito si segnala una recente decisione che affronta proprio il tema dell'inadempimento di una società incaricata da un condominio di effettuare un'analisi preliminare per verificare la possibilità di accedere all'agevolazione fiscale Superbonus 110% (Trib. Rimini 20 novembre 2024 n. 1041).

Vicenda e decisione.

In data 28 luglio 2021 l'assemblea di un condominio deliberava di conferire formale incarico ad una società al fine di effettuare l'analisi preliminare di verifica della possibilità di accedere all'agevolazione fiscale Superbonus; successivamente (in data 9 agosto 2021) veniva sottoscritta la lettera d'incarico con cui affidava alla detta società l'incarico di "redigere una relazione tecnica avente ad oggetto lo stato urbanistico-edilizio-strutturale e catastale, nonché un check preliminare di verifica delle condizioni minime di accessibilità ai vari benefici fiscali del caseggiato.

Nella lettera d'incarico si specificava che il termine per la consegna dell'elaborato era dalle parti convenuto in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data della consegna dei documenti, progetti e atti amministrativi delle autorità amministrative alla società. Quest'ultima, emetteva la fattura, saldata prontamente dal condominio con bonifico.

La società, però, non rispettava l'obbligo assunto e non provvedeva alla consegna della relazione tecnica.

A seguito dei diversi solleciti rimasti privi di riscontro il condominio, prima inviava formale comunicazione di risoluzione dell'accordo, chiedendo la restituzione delle somme versate; poi depositava istanza di mediazione con conseguente incontro, conclusosi con esito negativo; infine si rivolgeva al Tribunale con domanda di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, conseguente, richiesta di restituzione della somma corrisposta.

Il Tribunale ha dato pienamente ragione al condominio, considerando irrilevanti e pretestuose le giustificazioni della società che, ad un anno di distanza dal ricevimento dell'incarico, sosteneva l'impossibilità di adempiere al proprio incarico evidenziando le difficoltà legate alla legislazione inerente al superbonus, anche se rassicurava i condomini Del resto i condomini hanno pienamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando "documentalmente" l'avvenuto conferimento di incarico ed il mancato rispetto del termine per il deposito della relazione, nonché l'adempimento del relativo pagamento del compenso pattuito come da fattura emessa.

Il Tribunale ha condannato la convenuta alla restituzione al condominio della somma pagata (oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo), alla refusione delle spese legali di mediazione sostenute dal condominio e alle spese di lite.

Superbonus 90% e bonus edilizi. Prima di tutto è opportuno fare uno "studio di fattibilità" (che però deve essere completo e corretto)

Analisi della responsabilità per inadempimento nel contratto di incarico per il Superbonus

La decisione in commento si comprende tenendo conto quanto segue: il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). Nel caso esaminato la società è rimasta contumace.

La contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte.

Tuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Caltanissetta 27 aprile 2023 n. 268). Si ricorda che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8924).

Sentenza
Scarica Trib. Rimini 20 novembre 2024 n. 1041
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