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Superbonus e pannello fotovoltaico su edificio adiacente in comproprietà

Fruibile il superbonus se il pannello è posto sul tetto dell'edificio adiacente (in comproprietà) a quello ove è installato l'impianto?
Avv. Valentina Papanice 
20 Ott, 2021

Superbonus con pannello fotovoltaico su edificio adiacente in comproprietà?

Si può fruire dell'agevolazione del superbonus nel caso di installazione dei pannelli solari sul tetto di un'abitazione diversa, ma adiacente e comunque di proprietà (anche) dell'istante? Ce lo dice l'AdE nella risposta ad interpello n. 614 del 20 settembre 2021.

Andiamo come sempre con ordine partendo in primis dal quesito posto.

Impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione con pannelli sul tetto dell'edificio adiacente in comproprietà

L'istante spiega di essere intenzionato ad eseguire un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d'uso registrato, che rientra nell'ambito di applicazione del superbonus.

Nello specifico, l'istante vorrebbe installare, quale intervento trainato, un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione: l'impianto e le relative apparecchiature sarebbero realizzate nella detta abitazione, mentre i pannelli solari sarebbero collocati sulla falda del tetto di un edificio adiacente e di cui l'istante è comproprietario.

L'istante chiede dunque se tale progetto, che riferisce dovuto a "disposizioni e regolamenti edilizi locali" possa essere agevolato.

L'installazione di pannelli fotovoltaici nella normativa del superbonus

Come noto a molti, nell'ambito delle norme del superbonus, l'installazione di impianti solari fotovoltaici costituisce uno degli interventi trainati; ciò significa che, se eseguito "congiuntamente" con gli interventi trainanti è anch'esso ammesso alla detrazione del 110%.

Nel caso specifico l'installazione di pannelli fotovoltaici può essere trainata da entrambe le categorie di interventi trainanti e cioè: quelli di efficientamento energetico (c.d. super ecobonus) e quelli di sismabonus (c.d. super sismabonus).

Nell'ambito del superbonus, l'intervento è regolato in particolare dai co. 5, 6 e 7 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

A mente del co. 5, la detrazione già prevista per l'installazione degli impianti fotovoltaici dalle norme degli interventi di recupero (all'art. 16-bis co. 1 del D.P.R. n. 917/1986), detta anche in gergo detrazione 50 (ordinariamente la misura è del 36%, ma per via di deroghe disposte e prorogate annualmente da un po' di tempo a questa parte, salvo ulteriori proroghe, è della misura del 50% sino al 31 dicembre 2021) sale al 110%.

In particolare, il riferimento qui è agli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, edifici di proprietà pubblica, edificio adibito ad uso pubblico e edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), D.P.R. n. 412/1993, ovvero agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

La percentuale del 110 vale per le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, "fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico", va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (quattro per la parte di spesa sostenuta nel 2022), e, come detto, purché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico e sismabonus.

Infine, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica (di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), e) e f), D.P.R. n. 380/2001), il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il co.6 estende la detrazione di cui al detto co. 5 anche all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al detto comma, "alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo".

Infine, il co. 7 prevede che: la detrazione prevista ai precedenti co. 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), (con le modalità di cui all'art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 387/2003), dell'energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis D.L. n. 162/2019; inoltre, sempre il co. 7 stabilisce che la detrazione in parola "non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale..." e che con il decreto di cui al co. 9 del citato art. 42-bis, il Ministro dello sviluppo economico avrebbe dovuto individuare "i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma"; detto decreto è stato nel frattempo emanato ed è il D.M. n. 16 settembre 2020.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Ammessa la fruizione del superbonus per installazione di pannelli su edificio adiacente in comproprietà

Torniamo quindi alla risposta n. 614 dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo un excursus dettagliato delle norme riguardanti la fruizione del superbonus, anche con specifico riferimento al caso dell'installazione dei pannelli fotovoltaici, l'AdE entra nello specifico della domanda che le è stata posta.

E ci ricorda in primis che la Circolare 30 del dicembre 2020 ha specificato che "che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno" (Circ. n. 30/2020 e Risp. n. 614/2021).

L'Ufficio ricorda poi che sempre la Circolare 30 ha chiarito che ai fini del superbonus l'installazione degli impianti in parola può essere effettuata "anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari" e che, dunque, l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione "sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto" (Circ. n. 30/2020 e Risp. n. 614/2021).

Superbonus 110% e la circolare dell'Agenzia delle Entrate, cosa dice?

L'AdE poi passa a rammentarci che successivamente alla detta Circolare, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha modificato il co. 5 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, aggiungendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici può avvenire anche "su strutture pertinenziali agli edifici"; "con ciò" - osserva l'AdE - "confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento".

Dopo tale premessa, l'AdE conclude ritenendo che "attesa tale finalità", si ritiene che (purché sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione del superbonus e, in particolare, che sia effettivamente eseguito un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico) - l'istante sia ammesso al superbonus per tale intervento anche nel caso, come quello in esame, in cui l'installazione sia su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati sul quale "detiene la comproprietà dell'area necessaria all'installazione stessa."

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