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Superbonus e pannelli fotovoltaici sul tetto del caseggiato: i giudici amministrativi danno una mano ai condomini

L'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei condomini non richiede permessi, favorendo l'uso di energie rinnovabili e garantendo benefici fiscali grazie al Superbonus, secondo i recenti orientamenti giuridici.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
9 Giu, 2023

Il Decreto Energia (Legge 34/2022) precisa come non necessiti di alcun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici.

Lo stesso vale anche per la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni.

Più recentemente il Decreto Bollette (Legge 26 maggio 2023, n. 56) ha semplificato l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali. Così fino al 30 giugno 2024 in queste strutture sarà possibile collocare gli impianti fotovoltaici su coperture piane o falde (con potenza fino a 1MW e destinati all'autoconsumo), presentando semplicemente una DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). A quanto sopra bisogna aggiungere che il Legislatore ha previsto bonus fiscali per dette installazioni.

Viene da domandarsi se problemi possono sorgere dall'impatto che il fotovoltaico sul tetto può causare al paesaggio.

Anche a tale proposito però i giudici amministrativi hanno assunto posizioni decisamente favorevoli a chi procede all'installazione dei pannelli. È quanto emerge da una recente decisione del Tar Abruzzo (sentenza n. 214 del 20 aprile 2023).

Superbonus: pannelli fotovoltaici sul tetto del caseggiato e aiuto ai condomini. Fatto e decisione

I condomini di un caseggiato presentavano un progetto per l'adesione al cosiddetto "Superbonus 110%" di cui alla Legge n. 34/2020.

L'intervento proposto riguardava la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici ciascuno a servizio di ognuna delle n. 3 unità abitative, tramite l'installazione sulla falda unica rivolta verso ovest, posta a copertura dell'intero immobile, di n. 60 pannelli fotovoltaici non riflettenti" da inserire allo stesso livello e dello stesso colore delle tegole.

La Soprintendenza dava parere positivo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma a condizione che non fosse realizzato il fotovoltaico sul tetto; secondo la stessa Soprintendenza l'intervento sarebbe risultato notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale.

Alla luce di quanto sopra il Comune rilasciava l'autorizzazione paesaggistica solo per una parte dei lavori di manutenzione straordinaria, escludendo l'installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto.

I condomini chiedevano al Tar l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica limitatamente alla parte in cui non consentiva di installare i pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura (senza il fotovoltaico sul tetto, l'intervento non avrebbe beneficiato del Superbonus).

I ricorrenti lamentavano, tra l'altro, vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento del diniego dell'autorizzazione paesaggistica, nonché per difetto di istruttoria e motivazione.

Il Tar ha dato ragione ai condomini. Secondo i giudici amministrativi il rifiuto - anche parziale - dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere, con sufficiente chiarezza, le particolari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare.

Come nota il Tar la Soprintendenza si è limitata a sostenere, in via automatica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

In particolare, ad avviso dei giudici amministrativi, la Soprintendenza, avrebbe dovuto suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche.

In ogni caso gli stessi giudici hanno evidenziato che la soluzione progettuale proposta dai condomini, riesce a contemperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della installazione di che trattasi.

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Sulla base di questi motivi, il Tar ha accolto il ricorso e annullato gli atti della Soprintendenza e del Comune.

Impianti fotovoltaici: nuove prospettive per l'installazione nei contesti paesaggistici

La sentenza in commento chiarisce che la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve essere più recepita soltanto come un fattore di disturbo visivo. In particolare si è affermato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 09/03/2017, n. 357). Di conseguenza, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la Soprintendenza deve operare un'attenta comparazione tra i diversi interessi coinvolti che, nel caso di impianti fotovoltaici in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità (soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati), non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti (C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3969).

Sentenza
Scarica Tar Abruzzo 20 aprile 2023 n. 214
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