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Superbonus e locazione: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il problema dei lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario, su un'unità immobiliare di proprietà della società commerciale.
Redazione Condominioweb 
21 Lug, 2022

L'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, ad esempio, il tetto).

Se l'unità abitativa è locata sulla base di un contratto regolarmente registrato, il conduttore - che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori - può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, limiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Quindi l'inquilino di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale, situato all'interno di un edificio plurifamiliare e di proprietà di una società per azioni, in forza di un contratto regolarmente registrato, può, con il consenso della predetta società, procedere alla realizzazione di interventi "trainanti" (isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti ), nonché interventi "trainati", eseguiti congiuntamente ai "trainati", di sostituzione degli infissi, l'installazione di collettori solari termici, di un impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo (Risposta Agenzia delle Entrate n. 307/2022). Le spese per la realizzazione dell'intervento - che saranno interamente a carico del conduttore - possono fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Attenzione però che questa operazione non è sempre possibile.

In particolare il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene pertanto che un contribuente, socio di una società a responsabilità limitata proprietaria dell'immobile, non possa fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, a nulla rilevando che detenga l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (Risposta Agenzia Entrate n. 380 del 15 luglio 2022).

Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 380 del 15 luglio 2022
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