Come è noto a decorrere dal 17 febbraio 2023, salve le deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus possono fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.
È stato previsto un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Con la recentissima circolare del circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti:
* circa l'ambito applicativo delle ipotesi di deroga previste dal decreto "Cessioni" per l'opzione dello sconto in fattura e la cessione del credito, opzione che risulta ancora possibile:
- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni -
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
* sull'applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cila.
*in merito al nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito: si ricorda che la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo e alla colpa grave opera solo con riferimento ai crediti d'imposta per i quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni legislative, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge di cui agli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio
*circa la possibilità di avvalersi della remissione in bonis anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all' articolo 121 del Decreto Rilancio (si tratta di due ipotesi).
*in merito al divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.