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Superbonus e altri bonus edilizi: gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle deroghe al divieto di esercizio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito

Con la recentissima circolare n. 27 del 7 settembre 2023 l'Agenzia fornisce importanti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni.
Redazione Condominioweb 

Come è noto a decorrere dal 17 febbraio 2023, salve le deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus possono fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

È stato previsto un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

Con la recentissima circolare del circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti:

* circa l'ambito applicativo delle ipotesi di deroga previste dal decreto "Cessioni" per l'opzione dello sconto in fattura e la cessione del credito, opzione che risulta ancora possibile:

- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

  • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni -
  • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

* sull'applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cila.

*in merito al nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito: si ricorda che la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo e alla colpa grave opera solo con riferimento ai crediti d'imposta per i quali siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni legislative, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge di cui agli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio

*circa la possibilità di avvalersi della remissione in bonis anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all' articolo 121 del Decreto Rilancio (si tratta di due ipotesi).

*in merito al divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Scarica Circolare Agenzia Entrate 7 settembre 2023 n. 27
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