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Superbonus e Cilas senza stato legittimo dell'immobile: il Comune può sempre intervenire per sanzionare gli abusi edilizi

Il Tar Veneto chiarisce che la natura della CILAS non esclude il potere di controllo del Comune.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
28 Apr, 2023

Per accelerare la presentazione delle pratiche edilizie relative al Superbonus, (eccettuate quelle di demolizione e ricostruzione edifici), l'art. 119 comma 13-ter DL 34/2020 precisa che la presentazione della CILAS non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Sono richiesti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure l'attestazione che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967. A tale proposito, nell'ordinanza n. 128/2023 del 13 marzo, il Tar Venezia ha giustamente rilevato che è contradditoria la detta norma che impone allo Stato di incentivare, con una detrazione fiscale del 110%, l'ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi ma non incide sul potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che, per regola generale, vanno sempre rimossi o sanati, esclusa ogni forma di legittimazione del fatto compiuto. La stessa decisione del Tar Venezia contiene altre importanti precisazioni.

Superbonus e CILAS senza stato legittimo immobile. Fatto e decisione

La proprietaria di un immobile presentava al Tar un'istanza cautelare per l'annullamento di due note dello Sportello Unico Edilizia che vietavano l'esecuzione delle opere di cui alla pratica CILAS Superbonus 110%. Il Tar ha dato torto alla ricorrente, respingendo l'istanza cautelare.

Sul piano del diritto amministrativo, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto) relativo ad immobili non abusivi: in caso contrario le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell'opera principale, con un effetto di propagazione dell'illecito. Anche se si mantiene il diritto ad usufruire del Superbonus, gli abusi possono (e devono) essere denunciati, sanzionati e sanati.

Per evitare di perdere l'agevolazione a causa del blocco dei lavori i giudici ammnistrativi hanno confermato l'ordine del Comune e suggerito all'interessato di presentare un'istanza di sanatoria edilizia.

Riflessioni finali sulla CILAS e il potere di vigilanza dell'Amministrazione

La CILAS - Superbonus è un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l'Amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'art. 27 DPR 380/2001. Del resto lo stesso art. 119, comma 13 quater, del D.L. 34/2020, precisa che "fermo restando quanto previsto al comma 13-ter (che per la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo), "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

Tuttavia l'attività assoggettata a CILA (di cui la CILA-Superbonus costituisce una specifica variante) non solo è libera, come nei casi di S.C.I.A., ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.

Pertanto, eventuali pronunciamenti anticipati dell'ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA/CILAS non hanno carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato (Tar Napoli, sez. II, 08/05/2019, n. 2469; Tar Veneto, sez. II, 27.3.2020, n. 307).

Sentenza
Scarica Tar Venezia 13 marzo 2023 n. 128
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