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Superbonus 110% e cessione del credito: come calcolare la percentuale minima del 30% nel caso di interventi di efficienza energetica e antisismici sullo stesso immobile?

Calcolare correttamente la percentuale minima del 30% per cessione del credito in caso di interventi di efficienza energetica e antisismici: guida pratica per professionisti e contribuenti.
Redazione Condominioweb 
27 Gen, 2022

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo dall'articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus)

La Legge di bilancio 2022 stabilisce che la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Bisogna però distinguere i SAL richiesti per accedere alla proroga da quelli per la cessione del credito.

A tale proposito, in ambito Superbonus, si è posta la seguente questione: quando sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, per avvalersi della cessione del credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020) quale è la modalità di determinazione del 30 per cento dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione?

La questione è stata posta all'Agenzia delle Entrate che ha fornito una chiara risposta (la risposta n. 53 del 27 gennaio 2022).

L'intervento preso in esame consiste nella demolizione e ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente.

Sono previsti interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico che rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).

In relazione a tale ipotesi bisogna capire se il raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico), fermo il rispetto di ogni altra condizione posta dalla normativa in esame.

Per comprendere la risposta dell'Agenzia delle Entrate bisogna considerare che le due tipologie di interventi richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Ne consegue che qualora, come nel caso sopra detto, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Scarica Risposta n. 53 del 27 gennaio 2022
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