Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Superbonus e asseverazioni false del professionista: la Cassazione individua le “anomalie sospette”

La Cassazione penale nella sentenza n. 42010/22 chiarisce che è legittimo sequestrare all'asseveratore il compenso derivante da asseverazioni illecite.
Redazione Condominioweb 
15 Nov, 2022

La difesa pretendeva la revoca del sequestro preventivo del c/c dell'indagato e la restituzione della liquidità giacente.

La Cassazione però ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (Cass. pen., sez. III, 08/11/2022, n. 42010).

I giudici supremi hanno notano numerose anomalie che hanno reso evidente il ruolo fondamentale del tecnico per la riuscita del piano criminoso e la realizzazione della truffa ai danni dello Stato.

Il tecnico ha svolto il compito di asseveratore in ben 139 casi, dall'aprile all'ottobre del 2021.

Il premio di una polizza risulta essere stato pagato dal consorzio - general contractor che ha realizzato le opere, circostanza che è apparsa anomala, atteso che è il tecnico asseveratore a dover sottoscrivere la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni provocati dalla sua attività (tanto che, puntualizza l'ordinanza, il relativo premio può essere dedotto ai fini del pagamento delle imposte sui redditi) e non l'impresa che effettua i lavori sui quali si svolge la verifica del tecnico.

A quanto sopra si deve aggiungere che nessuna fattura è stata emessa dal professionista a fronte dei pagamenti ricevuti dal consorzio, né tali fatture si afferma nell'ordinanza sono state prodotte in sede di riesame.

La firma del tecnico apposta alle asseverazioni è apparsa non autografa, ma apposta attraverso un file immagine, tanto che su diversi documenti tale firma è apparsa innaturalmente del tutto identica.

Inoltre nelle asseverazioni esaminate dall'ENEA e relative al consorzio sono state individuate varie anomalie, come il fatto che queste si riferivano tutte al primo SAL del 30%; che in esse non è stato dichiarato il numero di protocollo del deposito in comune, prima dell'inizio lavori, della relazione tecnica ex art. 28 della legge 10/91 ed ex art. 8 del D.Igs. 192/05, ma solo la dizione "PEC"; che non è stato allegato l'APE post intervento.

Inoltre, il computo metrico allegato è risultato quasi sempre non pertinente e il relativo importo complessivo dei lavori non coincide con quanto dichiarato nell'asseverazione.

A ciò si aggiunga che, in alcuni casi, è stato dichiarato erroneamente che il comune di ubicazione dell'edificio oggetto dell'intervento è compreso nell'elenco dei comuni di cui al comma 4 ter dell'art.119 del D.L. 34/2020. Con la conseguenza che gli importi massimi ammissibili sono stati incrementati del 50%.

Indiscutibile quindi il fumus in ordine alla partecipazione del professionista al sistema illecito in contestazione.

Quanto, poi, al periculum in mora, correttamente i giudici del riesame hanno puntualizzato che il denaro ricevuto dal consorzio costituisce, per quanto sopra detto, il profitto che professionista ha ricavato dall'attività criminosa posta in essere.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 8 novembre 2022 n. 42010
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Anomalie nella gestione contabile del condominio

Chi deve provare cosa nel contenzioso tra amministratore e condomini.. In caso di contestazioni sull'operato dell'amministratore, il condominio è tenuto a provare - attraverso la contabilità e/o i versamenti