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Acquisto di immobile inagibile che diventa prima casa solo a fine lavori: posso fruire del Superbonus?

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in una risposta datata 10 luglio che si fonda sui documenti di prassi emanati dopo le modifiche legislative.
Redazione Condominioweb 
11 Lug, 2023

L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del citato decreto Aiuti quater ha modificato il comma 8 bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Quanto sopra è possibile però alle seguenti condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8-bis. 1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro

Gli interventi avviati dal 1 gennaio 2023: quali sono?

La circolare n. 13/E del 2023 precisa che per interventi avviati dal 1 gennaio 2023 devono intendersi:

  • gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022.
  • gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall'anno 2023, (circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000).

Il Superbonus spetta anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale al termine degli stessi?

La circolare n. 13/E del 2023 ha già precisato che qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

Caso pratico: la risposta n. 377 del 10 luglio 2023 dell'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate

A parere dell'Agenzia delle Entrate l'acquirente di un immobile inagibile (accatastato in categoria A/3 ma descritto come "parziamente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati", con "solo parte delle pareti esterne" e, pertanto, "inagibile"), che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all'inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, potrà comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile diventi "abitazione principale" al termine degli interventi agevolati.

Scarica Superbonus Agenzia Entrate Risposta 10 luglio 2023 n. 377
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