L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del citato decreto Aiuti quater ha modificato il comma 8 bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Quanto sopra è possibile però alle seguenti condizioni:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- il contribuente abbia un ''reddito di riferimento'', determinato ai sensi del comma 8-bis. 1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro
Gli interventi avviati dal 1 gennaio 2023: quali sono?
La circolare n. 13/E del 2023 precisa che per interventi avviati dal 1 gennaio 2023 devono intendersi:
- gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022.
- gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall'anno 2023, (circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000).
Il Superbonus spetta anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale al termine degli stessi?
La circolare n. 13/E del 2023 ha già precisato che qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Caso pratico: la risposta n. 377 del 10 luglio 2023 dell'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate
A parere dell'Agenzia delle Entrate l'acquirente di un immobile inagibile (accatastato in categoria A/3 ma descritto come "parziamente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati", con "solo parte delle pareti esterne" e, pertanto, "inagibile"), che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all'inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, potrà comunque fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile diventi "abitazione principale" al termine degli interventi agevolati.