Stendere panni sul balcone in condominio è un'operazione molto usuale specie in quelle città in cui l'inquinamento dell'aria è così basso da non richiedere un nuovo lavaggio a seguito dell'asciugatura.
Amare constatazioni a parte, la questione dello stendere i panni sul balcone in condominio è foriera di attriti, litigi, cause civili, sanzioni amministrative e financo possibili strascichi in sede penale.
Partiamo dal quesito del nostro lettore per sviluppare la questione nelle sue varie angolature prospettiche qui appena accennate.
Stendere panni sul balcone in condominio: il quesito
"Buona sera Redazione. Ho un problema con i panni stesi sul balcone.
Il mio amministratore dice che sul balcone che aggetta sulla pubblica via non posso stendere perché lo vieta il regolamento comunale.
Su quello interno posso stendere, ma solo all'interno del balcone, non appendendo dal parapetto, perché non posso sgocciolare sul cortile condominiale. Preciso che abito al secondo piano e sotto di me è tutto disabitato, stanno vendendo all'asta.
Che devo fare, davvero, in pratica, posso usare i balconi solo a metà?"
Stendere panni sul balcone in condominio: il regolamento condominiale
La prima cosa che riteniamo di poter consigliare al nostro lettore riguardo alla pratica di stendere i panni dal balcone è di leggere il regolamento condominiale.
Al riguardo giova rammentare che per pacifico orientamento giurisprudenziale, "in materia di condominio di edifici, l'autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell'interesse comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà, senza che rilevi che l'esercizio del diritto individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti comuni" (Cass. 24 gennaio 2013, n. 1748).
Nel caso di specie, dunque, ove esistesse un regolamento contrattuale, questo ben potrebbe vietare di stendere i panni dal balcone (verso le parti comuni) e financo di posizionare stendini anche amovibili sui balconi prospicenti le facciate interna e/o esterna per ragioni connesse alla tutela del decoro dell'edificio.
Diverso il caso del regolamento assembleare: questo può sì regolare l'uso delle parti comuni, ma la regolamentazione non può esondare nel divieto. Se per caratteristiche, dimensioni e destinazione d'uso, non è ravvisabile alcun nocumento al cortile condominiale ad opera dell'eventuale sgocciolamento dei panni, una clausola che di fatto vietasse quella pratica andrebbe considerata nulla.
Resta chiaramente da verificare il nocumento, in concreto per i vicini dei piani sottostanti di affaccio e sgocciolamento.
Questione che, nel caso di specie, fintanto che le unità immobiliari del primo piano resteranno vuote, non si pone.
Stendere panni sul balcone in condominio: il regolamento di polizia urbana
Tanto detto sul regolamento contrattuale, bisogna adesso soffermarsi sul regolamento di polizia urbana. Quest'atto amministrativo di natura normativa, cogente per tutti i consociati indipendentemente dalla sua accettazione, potrebbe vietare per ragioni di decoro, igiene e sicurezza urbana (es. scivolamenti conseguenti allo sgocciolamento) tanto lo sciorinamento di panni sulla pubblica via, quanto proprio la sola mera esposizione di panni stesi su parti di unità immobiliari visibili dalla pubblica via.
In tal caso, pertanto, la tipologia di parapetto del balcone, unitamente all'altezza del piano potrebbe incidere sulla possibilità di stendere in panni all'interno del balcone aggettante sul suolo pubblico.
Stendere panni sul balcone in condominio: gocciolamento responsabilità e servitù
In passato, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che integra il reato di cui all'art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), la condotta di chi innaffiando le piante dal proprio balcone provoca caduta di acqua nel terrazzo sottostante (Cass 10 aprile 2014 n. 15956).
Si tratta di un reato di pericolo, cioè non è necessario che la condotta arrechi un danno concreto, ma che sia di per sé idonea a poterlo arrecare.
Non sfugge che lo sversamento di acqua a seguito dell'annaffiamento sia cosa diversa, ai fini della responsabilità penale, del gocciolamento di bucato appena lavato. Certo, in concreto andrebbe verificata l'effettiva portata del gocciolamento dagli indumenti.
La norma, è bene ricordarlo, si applica tanto con riferimento a luogo di pubblico transito, quanto avendo riguardo ad un luogo privato ma di comune o di altrui uso. La medesima condotta tale ad non assurgere a rilievo penale potrebbe comunque essere sanzionata dal regolamento di polizia urbana ove sia vietato stendere panni aggettanti sulla pubblica via.
Resta, infine, da rammentare che lo, come affermato dalla Corte di Cassazione lo "stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale" (Cass. 28 maggio 2007 n. 7576).
Resta inteso che,
data la natura apparente della condotta, la servitù di gocciolamento dei panni su proprietà comune o individuale può acquisirsi per usucapione, ovvero per destinazione del padre di
, la servitù di gocciolamento dei panni su proprietà comune o individuale può acquisirsi per usucapione, ovvero per destinazione del padre di