Stalking è il termine con cui si fa riferimento al comportamento di molestia sistematica e persecutoria da parte di una persona nei confronti di un'altra, che causa nella vittima una percezione di minaccia e angoscia.
Si tratta di un fenomeno che ha come obiettivo quello di tormentare, spaventare o manipolare la vittima, attraverso atti ripetuti e costanti, che spaziano da contatti indesiderati (telefonate, messaggi, lettere) fino a comportamenti fisici più invasivi (come il pedinamento).
Il reato di stalking è regolato dall'art. 612-bis del Codice Penale, che punisce la condotta persecutoria.
L'articolo stabilisce quanto segue: salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In ogni caso la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Come è noto il reato di stalking può benissimo essere commesso in ambito condominiale: si pensi alla condomina che molesta la proprietaria dell'appartamento sottostante con rumori di passi, mobili spostati, musica ad alto volume e, magari, addirittura un'aggressione.
Se il comportamento del condomino-stalker si trasforma in un atto che causa lesioni fisiche significative alla vittima, quest'ultima subirà danni concreti, il che comporta che il persecutore sarà processato secondo le disposizioni relative alle lesioni personali anziché per stalking.
Si ricorda che è possibile richiedere un ammonimento al Questore, cioè un provvedimento per costringere lo stalker a cessare la propria condotta negativa.
L'ammonimento non è una sanzione penale, ma una misura amministrativa, che può essere adottata su richiesta della vittima.
A tale proposito si segnala che, con sentenza n. 8347 del 28 febbraio 2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che, mentre non può invocarsi l'intervento preventivo del Questore, se la persona offesa ha già presentato querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., diversamente, secondo il chiaro tenore letterale e alla luce della ratio legis, la persona offesa che abbia richiesto al Questore di emettere l'ammonimento, può presentare querela chiedendo la punizione del colpevole.
La richiesta di ammonimento non produce l'effetto di una tacita rinuncia alla querela, la quale presuppone, come è noto, comportamenti univoci e concludenti incompatibili con la volontà di querelarsi, non rinvenibili nella richiesta di ammonimento, sia per la assenza di chiari indici normativi in tal senso sia perché la richiesta di intervento preventivo non esprime una univoca volontà di rinuncia a quella di successivamente querelare.