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Misura cautelare personale per il condomino-stalker

Stalking in condominio: divieto di avvicinamento per il condomino indagato.
Avv. Daniela Sibilio Daniela Sibilio 

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese per il condomino indagato per il reato di talking. È questa la misura cautelare personale adottata dal G.I.P. del Tribunale di Padova, con ordinanza n. 1222/2013.

Nel caso in analisi, il condomino-stalker, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, abitanti nel medesimo stabile condominiale, cagionandogli un “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e “costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Le circostanze sottolineate dal Pubblico Ministero evidenziavano una “condotta persecutoria” senza alcun dubbio sussumibile nell’alveo dell’articolo 612 bis del codice penale.

Il delitto in esame, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 7 del D. L.  23 febbraio 2009, n. 11, (convertito, con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), è ascrivibile al novero dei reati plurioffensivi poiché il bene giuridico tutelato è costituito sia dalla libertà personale della vittima, sia dall’incolumità individuale di chi, subendo atti molesti che provochino disagio e paura, può vedere compromessa la propria integrità psichica.

L’elemento oggettivo dell’illecito si fonda sulla presenza di una peculiare condotta ripetuta e continuativa nel tempo costituita da minacce o molestie tali da ingenerare un particolare stato d’animo nella vittima, causandole una condizione di disagio emotivo e psichico od il serio e giustificato timore di un’aggressione alla propria incolumità o alla sicurezza di una persona a lei legata da un  vincolo familiare o affettivo, ovvero che siano tali da costringerla a modificare peggiorativamente le proprie condizioni di vita.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza del molestatore di realizzare tali condotte persecutorie, dallo stesso ritenute idonee a provocare una delle conseguenze dannose alternativamente previste dalla norma incriminatrice. 

Inoltre, in tema di stalking, la condotta offensiva può essere rivolta anche a più soggetti e non necessariamente ad un determinato individuo; sicché va punito in forza dell’articolo 612 bis c.p.  anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio (Corte di Cassazione del 7 aprile 2011, n. 20895).

Dunque, nel caso in esame, come evidenziato dal Pubblico Ministero, il condomino indagato ha posto in essere una serie di comportamenti persecutori e molesti (aggressioni verbali, minacce ecc.) a danno di tutti i condomini, rivolti essenzialmente ad imporre il proprio “stile di vita”.

Trattasi, per di più, di un recidivo reiterato specifico, già condannato per reati contro la persona, commessi anche mediante violenza, quali circonvenzione di persona incapace, minaccia, lesioni personali e resistenza.

Per le motivazioni suddette, il G.I.P. del Tribunale di Padova ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della  misura cautelare personale di cui all’articolo 282 ter c.p.p., consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari, “prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo,  in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate”.

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