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Risponde del reato di molestia chi colpisce ripetutamente la persiana del vicino

Non solo aveva inciso una croce sulla persiana ma anche aveva in più occasioni battuto, in orario serale, diversi colpi sulla medesima persiana.
Redazione Condominioweb Redazione Condominioweb.com 

Risponde penalmente chi arreca fastidio alla vicina mediante incisione di una croce sulla persiana e colpi sulla medesima persiana, così da porre in essere una condotta molesta - di certo non occasionale - idonea a realizzare il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 2020, n. 3259)

La vicenda. La Corte di appello, riformando quella di assoluzione resa in primo grado e appellata dalla parte civile Tizia, riteneva Caia responsabile ai soli effetti civili della condotta prevista dall'art. 660 cod. pen., condannandola al risarcimento del danno in favore di detta parte civile che liquidava in euro duemila. I giudici di secondo grado rilevavano che la prova della responsabilità poteva desumersi dalle dichiarazioni di Tizia (nuovamente esaminata nel giudizio di appello), risultando da esse che Caia non solo aveva inciso una croce sulla persiana in legno dell'abitazione di Tizia, ma anche aveva in più occasioni battuto, in orario serale, diversi colpi sulla medesima persiana, così da porre in essere una condotta molesta - di certo non occasionale - idonea a realizzare il reato di cui all'art. 660 cod. pen.

Avverso tale decisione, l'imputata ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che le dichiarazioni di Tizia non erano state verificate con il dovuto rigore considerando la sua posizione di persona offesa costituita parte civile e le difficoltà espressive dimostrate nel corso della sua audizione.

In pratica, la teste non aveva affermato di aver visto l'imputata battere i colpi la sera sulla persiana; né le fotografie prodotte potevano dimostrare che i danni presenti nella suddetta persiana (dovuti a incisioni) fossero stati cagionati dall'imputata.

Sicché, non avrebbero potuto ravvisarsi gli estremi del reato di cui all'art. 660 cod. pen., né il danno per il quale era stato disposto il risarcimento; danno comunque non quantificabile nello sproporzionato importo fissato tenendo conto dell'individuazione di patimenti non associabili al graffio subito dalla persiana.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo la S.C., la precisa esposizione della ricostruzione della teste poneva chiaramente in evidenza che la stessa aveva continuato a riferire di non avere sorpreso l'imputata mentre in più occasioni in orario serale sferrava i colpi alla sua finestra.

Si rilevava invece che Tizia aveva specificato di avere potuto ugualmente vedere detti gesti molesti di Caia grazie alle immagini della telecamera che aveva appositamente installato.

Sotto questo profilo le censure della ricorrente non si confrontavano con le spiegazioni intervenute, fermandosi a considerare unicamente la mancanza dell'Immediata osservazione della condotta; ergo, della ripetitività della condotta di natura molesta, della conseguente integrazione del fatto costituente reato e della stessa sussistenza e significatività del danno. Ed ancora, con riferimento alla quantificazione di tale danno, la ricorrente non considerava neanche che l'indicazione di quello morale appariva posta in rapporto a patimenti dovuti non semplicemente all'incisione della croce nella persiana (avente effetti in sé sulla cosa), ma al turbamento della tranquillità della parte civile che si protraeva in orario serale.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.

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